Fisco, i pagamenti rinviati al 31 gennaio

23 Gennaio 2021

Proroga per cartelle esattoriali e versamenti: il calendario 

L'AQUILA. Scatta un’ulteriore proroga per cartelle esattoriali, notifiche e pagamenti. Il decreto-ponte, approvato dal Consiglio dei ministri il 14 gennaio scorso, ha rinviato i termini per corrispondere le somme dovute al Fisco, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, che però cade di domenica. Nel comunicato del governo non si fa menzione della possibilità di pagare anche il 1° febbraio. Una misura, quella di far slittare di nuovo i pagamenti, adottata per bloccare la mole di cartelle in partenza nei prossimi giorni. Il decreto, che contiene anche ulteriori provvedimenti in materia di accertamento, riscossione, nonché di adempimenti e versamenti tributari, blocca momentaneamente le attività dell’Agenzia delle entrate riscossione.
CARTELLE ESATTORIALI. La notifica delle cartelle esattoriali e degli atti di accertamento è slittata di un mese e si somma alla proroga della scadenza dei versamenti relativi alle cartelle già notificate ai contribuenti e degli avvisi esecutivi. «Il decreto del 14 gennaio 2021», si legge nel comunicato stampa diramato dal governo, «dispone, inoltre, la proroga della scadenza per pagare l’imposta sui servizi digitali, che slitta dal 16 febbraio al 16 marzo 2021, e per l’invio della dichiarazione, che passa dal 31 marzo al 30 aprile 2021». L’emergenza Covid-19, ancora in atto, e le conseguenti pesanti ricadute sul comparto economico hanno fermato, ancora una volta, l’attività dell’Agenzia delle entrate riscossione.
ATTI DI ACCERTAMENTO. In attesa di interventi più incisivi nel decreto Ristori 5, a favore delle aziende duramente colpite dall’epidemia da coronavirus e delle imprese che hanno dovuto sospendere anche momentaneamente l’attività, il decreto-ponte approvato dal Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 dispone l’ulteriore proroga, dal 31 dicembre al 31 gennaio 2021, dei termini per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge numero 34 del 19 maggio 2020.
VERSAMENTI SOSPESI. La sospensione delle somme da corrispondere non fa riferimento soltanto alla notifica di nuove cartelle esattoriali o di atti della riscossione, ma è valida anche per le scadenze dei versamenti sospesi, relativi a cartelle di pagamento ed avvisi già esecutivi. Tutti atti e pagamenti rinviati al 31 gennaio prossimo, ad un mese esatto dalla precedente scadenza fissata dal governo.
Il provvedimento di rinvio era stato chiesto, a gran voce, dagli ordini professionali e dalle associazioni datoriali. «Per effetto di tale rinvio», spiega Palazzo Chigi, «la sospensione dei versamenti relativi agli atti di riscossione opera, senza soluzione di continuità, dalla data iniziale della stessa ovvero dal 21 febbraio 2020 per i debitori con residenza, sede operativa, sede legale nei comuni della prima zona rossa e dall’8 marzo 2020 per tutti gli altri, fino alla data del 31 gennaio 2021».
PIGNORAMENTI. Approvata la proroga al 31 gennaio 2021 anche per gli accantonamenti derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agenzia delle entrate riscossione e da altri soggetti titolati, relativi a somme dovute a titolo di stipendio, pensione ed altre indennità.
Restano, comunque, acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi, inoltre, gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. In questo caso, il governo ha assunto una decisione diversa. Vanno avanti, infatti, le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento, relativi alla notifica delle cartelle esattoriali, a favore dei beneficiari dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, come previsto dall’articolo 48-bis, comma 1 del decreto numero 602 del 1972. Gli stessi enti dovranno provvedere ad effettuare i pagamenti in favore di privati cittadini e società, senza alcuna possibilità di proroga.
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