Guida all’Imu, chi ha diritto all’esenzione

30 Marzo 2023

L’imposta comunale sugli immobili (prima casa) non vale anche per le pertinenze e i terreni agricoli

PESCARA. Anche se ancora presto per parlare di Imu 2023 (l’acconto scade il 16 giugno 2023 e il saldo il 16 dicembre 2023) è opportuno, per arrivare pronti all’appuntamento, riepilogare tutti i casi in cui il tributo non si paga.
ESENZIONE PER LA CASA.
Anche per l’Imu 2023 ci sarà esenzione per l’immobile adibito ad abitazione principale, ossia quello in cui si ha la dimora e residenza abituale. L’esenzione, tuttavia, si applica a condizione che la casa sia di categoria catastale non di lusso. Dunque, l’immobile deve avere categoria catastale diversa da A/1, A/8 ed A/9. L’esenzione si applica anche alle pertinenze, limitatamente ad un massimo di 3, ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Se, pertanto, ad una casa di categoria A/2 che è abitazione principale, sono legate tre pertinenza, di cui un C/2, un C/6 ed un C/7, ci sarà esenzione Imu 2023 sia sull’A/2 che su tutte le pertinenze.
Nel caso in cui, invece, ad esempio, le pertinenze fossero due C/2 ed un C/6, l’esenzione ci potrà essere sull’A/2, sul C/6 e solo su uno dei due C/2 (a libera scelta).
ESENZIONE PER I TERRENI.
Per i terreni sono previsti numerosi casi di esenzione Imu 2023. Si tratta delle stesse del 2022.
In dettaglio, il tributo non si paga su: terreni (anche aree edificabili) posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole; terreni agricoli che si trovano nei comuni compresi nell’elenco della circolare del ministero delle finanze numero 9 del 14 giugno 1993; terreni agricoli situati nei comuni delle isole minori; terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
LE ALTRE ESENZIONI .
L’imposta non si paga per: immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; fabbricati merce (dal 1° gennaio 2022); fabbricati con destinazione ad usi culturali; fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto; fabbricati di proprietà della Santa Sede; fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
Infine, essendo l’Imu un tributo di competenza comunale, ogni comune abruzzese potrebbe deliberare altri casi di esenzione oltre quelli già previsti dalla legge e qui esposti. Si consiglia, quindi, sempre di consultare la delibera comunale. Oltre all’esenzione, il legislatore prevede anche degli sconti, come lo sconto Imu per la casa data in comodato. (u.c.)