Il Fondo d’investimento è fallito: Poste dovrà rimborsare la cliente

Accolto il ricorso di una parrucchiera pescarese: riavrà i 20mila euro versati nel 2005, più gli interessi Per il giudice, la società è stata inadempiente: non ha informato l’utente sull’andamento del prodotto
PESCARA. Vince la sua battaglia legale contro Poste Italiane che viene condannata a risarcire alla cliente l'intero capitale versato, oltre agli interessi, per un investimento fatto 18 anni prima e del quale la ricorrente non aveva saputo più nulla da Poste. Il ricorso della cliente, curato dagli avvocati pescaresi Adriano e Lucio Schiona, potrebbe diventare anche un precedente importante per quanti finora, trovandosi nelle stesse condizioni della ricorrente, ed avendo acquistato quegli stessi titoli del “Fondo Immobiliare Obelisco”, hanno finora rinunciato a ricorrere al giudice civile in quanto il tempo trascorso è ritenuto troppo lungo, e quindi colpito dalla prescrizione.
Ma questa sentenza, firmata dal giudice Michaela Di Cintio del tribunale civile di Pescara, smentisce qualsiasi possibile prescrizione. E questo perché la prescrizione decorre dal momento in cui il cliente viene a conoscenza del fatto.
Nel caso in questione, la pescarese A.P., all’epoca apprendista parrucchiera, nel 2005 investì 20 mila euro in quel Fondo, ma fino al 2018 non ne seppe più nulla, fino a quando non apprese, da pubblicazioni giornalistiche, che il Fondo in questione era stato posto in liquidazione con un passivo pari alla intera entità del valore del Fondo stesso: vale a dire che tutti gli investitori avevano perduto i loro risparmi. Adesso, la bontà della sentenza sta nel fatto che il giudice non solo ha riconosciuto l’infondatezza della prescrizione, ma ha condannato Poste Italiane a risarcire l’intero capitale investito dal cliente.
Tutto ruota attorno alla mancanza di qualsiasi informazione f su quel Fondo fornita al cliente da parte dell’intermediario Poste. «L’omessa informativa da parte dell’intermediario», scrive il giudice in sentenza, «si colloca nella fase successiva alla stipula del contratto quadro e precedente la sottoscrizione dell’ordine di acquisto dei titoli, dato che consente di configurare la responsabilità dell’intermediario come contrattuale, ossia da inadempimento dell’obbligo scaturente dal contratto quadro di fornire al cliente specifiche e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle singole operazioni prima del loro compimento». E questo anche per l'evidente divario tra le conoscenze dell’intermediario e quelle del cliente: «Una asimmetria informativa peculiare di questo tipo di rapporto contrattuale in cui vi è, da un lato l’operatore professionale che possiede informazioni specifiche sul prodotto finanziario immesso sul mercato, e dall’altro il cliente che non è dotato degli strumenti idonei a comprendere le caratteristiche tecniche dell’investimento». E a nulla serve, come spiega lo stesso giudice, «la mera clausola di stile inserita in un contratto di investimento», in quanto «non è idonea a dare la prova di aver adeguatamente informato il cliente e di averlo reso edotto sui rischi dell'operazione». E questo soprattutto perché il Fondo Obelisco era un Fondo «chiuso» e, come tale, riservato eventualmente a investitori professionali e altamente esposti a rischio di default. A pesare, nella sentenza del giudice, anche la condotta delle Poste che non si era neppure presentata alla mediazione con gli avvocati Schiona e, nei 13 anni trascorsi dall'investimento, non ha fornito alcuna informativa in ordine all’andamento di valore dei Fondi.

