Il Riesame dà il via libera alle società di Cipolla

28 Novembre 2020

PESCARA. Per la seconda volta i giudici del tribunale del riesame danno ragione all'imprenditore Andrea Cipolla e annullano anche il nuovo provvedimento concesso dal Gip, che riguardava il blocco...

PESCARA. Per la seconda volta i giudici del tribunale del riesame danno ragione all'imprenditore Andrea Cipolla e annullano anche il nuovo provvedimento concesso dal Gip, che riguardava il blocco delle attività di tre società per 9 mesi: New Events srl, Best Eventi 2 srl e Eventi Live srl. Cipolla è uno dei protagonisti dell'inchiesta Grandi Eventi sugli appalti diretti affidati dal Comune di Pescara allo stesso imprenditore, e che vede in primo piano l'ex assessore Giacomo Cuzzi, maggiormente coinvolto in questo procedimento giunto all'attenzione del gup con la richiesta di processo che riguarda otto persone, fra cui l’ex assessore Simona Di Carlo, Moreno Di Pietrantonio e l’imprenditore Cristian Summa, oltre a quattro società. L'avvocato Augusto La Morgia, che segue solo le società di Cipolla (che è poi assistito come persona fisica dall’avvocato Marco Spagnuolo), aveva già ottenuto l’annullamento del precedente provvedimento del Gip che bloccava le società per quattro anni. Ma dopo l'ordinanza del tribunale del riesame, il pm Luca Sciarretta aveva riproposto la richiesta che era stata nuovamente concessa dal Gip, questa volta peri 9 mesi. Ma anche il nuovo ricorso ha trovato concordi i giudici del Riesame che, con un’ordinanza di una decina di pagine, hanno spiegato il motivo dell’annullamento. Si tratta di una decisione tecnica espressa dall’avvocato La Morgia nel suo ricorso accolto. E cioè «la mancanza della sussistenza di due centri di interessi autonomi e distinti: uno che fa capo alla persona giuridica e l’altro riconducibile alla persona fisica imputata del reato presupposto». E la motivazione dell’annullamento si può sintetizzare in un passaggio dei giudici: «Le caratteristiche delle società appellanti consentono di ritenere che le stesse, al di là della loro veste formale di soggetto diverso, si identificano con il loro amministratore, autore del reato presupposto; dunque non costituiscono un soggetto, ma un oggetto funzionalmente riferibile ad un soggetto diverso dalla persona fisica che agisce per suo conto e in suo nome. Le società sono uno strumento nelle mani del loro amministratore che ne sfrutta l'attività per conseguire guadagni illeciti e leciti». In sostanza «si è in presenza di società "formalmente" unipersonali, ma che possiedono i tratti tipici dell'impresa individuale».
«Insomma», conclude il tribunale, «non vi è alcun elemento dal quale desumere che al vertice delle società sarebbero stati designati soggetti strettamente collegati con l'amministratore precedente, autore del reato presupposto, da cui continuano a prendere direttive». (m.cir.)