Il Superbonus resta valido con il cambio di proprietà

I dieci punti chiariti dall’Agenzia delle Entrate diventano vere e proprie novità Dal caso estremo della morte del beneficiario, a villette a schiera e magazzini
L’Agenzia delle entrate ha fornito nuove risposte ai principali dubbi sull’utilizzo del Superbonus 110%. Sono state chiarite le perplessità sul tipo di edifici per cui può essere sfruttata la detrazione, cosa succede alle quote del bonus in caso di successione per decesso, cambio di proprietà o donazione dell’edificio in questione, ma non solo. Entriamo nel dettaglio.
1) In caso di acquisizione di un immobile per successione, le quote residue del Superbonus si trasferiscono?
Per quanto riguarda i lavori di efficientamento energetico legati al Superbonus, in caso di decesso di chi ne ha diritto la fruizione del bonus si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che detiene direttamente il bene.
2) Se l’edificio su cui sono stati effettuati gli interventi cambia proprietà, l’acquirente può godere del Superbonus, in relazione alle spese sostenute dal precedente proprietario?
In caso di passaggio di proprietà dell’edificio, su cui sono stati realizzati gli interventi, le detrazioni non utilizzate, in tutto o in parte da chi lo cede, spettano, salvo accordo diverso tra le parti, all’acquirente della struttura. Stesso discorso vale per le cessioni a titolo gratuito, quindi anche le donazioni.
3) Posso accedere al Superbonus per fare lavori nella mia seconda casa?
Sì, è possibile. Non c’è alcuna limitazione riferita all’utilizzo del Superbonus solo per la propria abitazione principale.
4) Posso accedere al Superbonus per i lavori di efficientamento energetico sulla mia villetta a schiera?
È possibile utilizzare il Superbonus, sulle spese sostenute per gli interventi finalizzati alla efficienza energetica, purché la villetta a schiera sia funzionalmente indipendente: deve essere dotata cioè di allaccio di acqua, gas, elettricità e riscaldamento di proprietà esclusiva, e abbia uno o più accessi dall’esterno.
5) Posso accedere al Superbonus anche se non sono proprietario dell’immobile ma lo detengo in comodato d’uso?
Sì, a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, e che il proprietario abbia dato il suo consenso.
6) Si può utilizzare il Superbonus per fare lavori su un edificio in zona a rischio sismico, oppure che sia stato demolito e ricostruito?
Si può usufruire del Superbonus anche nel caso di un immobile in zona a rischio sismico, o demolito ericostruito, a patto che vengano rispettate tutte le altre condizioni per l’accesso al beneficio. Per quanto riguarda la detrazione, il contribuente può scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto forma di sconto, di importo massimo non superiore all’importo dei lavori, anticipato dal fornitore di beni e servizi; oppure per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
7) È possibile utilizzare Superbonus per fare lavori su un magazzino o un deposito?
Sono ammessi al Superbonus gli interventi solo su edifici a destinazione residenziale. Sono, inoltre, ammesse le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che, al termine dei lavori, saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso dell’edificio (ad esempio, da strumentale agricolo in abitativo).
8) Se decido di cambiare la mia vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A e in aggiunta sostituisco i serramenti, le detrazioni sono entrambe del 110%?
Sì. Se si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare all’interno di edifici plurifamiliari (funzionalmente indipendente e con accessi autonomi dall’esterno) si ha diritto al Superbonus al 110%, Anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione al 110% (si tratta di un intervento cosiddetto “trainato”), ma i lavori devono assicurare nel complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure una classe energetica più alta.
9) Abito in un condominio che non è interessato a eseguire i lavori per l’isolamento termico (il cosiddetto “cappotto termico”) sull’involucro esterno dell’intero edificio. Se realizzo il cappotto termico solo sulla porzione dell’involucro del mio appartamento, posso farlo con il Superbonus?
Si può fare solo se l’assemblea condominiale autorizza a realizzare l’intervento sulla parte esterna che interessa il singolo appartamento. Occorre che l’intervento riguardi una parte superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio e assicuri il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio, oppure il conseguimento della classe energetica più alta.
10) Posso usufruire del Superbonus per realizzare un cappotto termico per le pareti interne del mio appartamento in un condominio?
L’intervento fa parte della tipologia dei lavori cosiddetti “trainati”, quindi può rientrare nel Superbonus solo se viene effettuato contestualmente ad almeno un intervento trainante; sulle parti comuni dell’edificio in condominio.

