Il Tar: «I cervi sono animali cacciabili»

10 Ottobre 2024

Respinto il ricorso degli ambientalisti contro la delibera della Regione. I giudici: prevale la tutela della sicurezza stradale

L’AQUILA. Il cervo rientra tra le specie cacciabili perché non rischia l’estinzione. La delibera di giunta impugnata da Wwf, Lav e Lndc è stata adottata in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale. L’Ispra ha valutato positivamente il contenimento dei cervi. Il numero dei 469 capi che verrà catturato è certamente una sottostima. E infine: la tutela della sicurezza stradale prevale sul rischio per la specie.
Il Tar dell’Aquila smonta e respinge il ricorso degli ambientalisti dando il via libera alla caccia ai cervi in Abruzzo. Il conto alla rovescia quindi continua: dal 14 ottobre le doppiette potranno sparare in sei ambiti dell’Aquilano.
Esultano l’assessore alla caccia, Emanuele Imprudente e il governatore Marco Marsilio, assistiti dagli avvocati Stefania Valeri e Mario Battaglia. Sul fronte opposto, Filomena Ricci, delegata del Wwf e portavoce delle altre associazioni, difese dagli avvocati Michele Pezone e Francesco Paolo Febbo, scoppia in lacrime.
In nove punti, che possiamo riportare testualmente, il sogno della sospensiva si infrange. Ecco l’ordinanza che autorizza l’abbattimento selettivo.
1) Il cervo rientra tra le specie cacciabili secondo quanto previsto dalla Legge 157/92, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e nella “Lista Rossa dei vertebrati Italiani” viene classificato come “LC”, cioè a minor preoccupazione, quindi la specie non presenta problemi di tipo conservazionistico. Il cervo, pertanto, al di fuori delle aree protette – come nel caso oggetto di giudizio - potrebbe essere inserito nel calendario venatorio regionale a prescindere da un obiettivo generale di limitazione dei danni causati dalla specie.
2) La delibera di giunta regionale, impugnata dai ricorrenti, è adottata in attuazione della pianificazione contenuta nel Piano faunistico venatorio regionale, sottoposta favorevolmente a Vas (Valutazione ambientale strategica) e Vinca (Valutazione di incidenza ambientale).
3) I risultati del monitoraggio ambientale (contestato dai ricorrenti, ndr), sono strumento utile a supporto della Regione Abruzzo per valutare gli effetti dell’attuazione delle singole azioni/obiettivi previsti dal Piano faunistico regionale, (tra le quali anche il prelievo venatorio dei cervi) e non presupposto della loro attuazione la cui fattibilità è già stata validata nel procedimento di valutazione ambientale.
4) La considerazione dei danni alle colture è stata oggetto di specifica valutazione nel Piano faunistico venatorio regionale, mentre il parere espresso dall’Ispra sul “Piano di gestione dei Cervidi in Abruzzo” è stato reso indipendentemente dai dati relativi ai danni causati dalla specie ed ha valutato, positivamente, se il prelievo risulti sostenibile per la popolazione target, se abbia effetti indiretti su altre specie e se i metodi utilizzati per il prelievo possano avere un impatto negativo sulla biocenosi.
5) In ogni caso, si rileva che il prelievo approvato con la delibera regionale è relativo alla caccia di selezione e non al controllo delle specie che deve essere motivato da specifici e reiterati conflitti con attività antropiche o da interazione negative con altre specie.
6) Sul numero dei cervi presenti in Abruzzo (circa 7.000): quanto ai dati rilevati, dopo aver riconosciuto la mancata uniformità delle rilevazioni più risalenti nel tempo, la proposta di gestione dà atto del miglioramento e della standardizzazione della raccolta delle informazioni rispetto agli anni precedenti che ha consentito - seppur non in termini di certezza assoluta che non trova spazio al di fuori delle scienze esatte - di ottenere una rappresentazione realistica attuale della consistenza e della distribuzione del cervo nella regione Abruzzo.
7) Inoltre, non essendo stato monitorato l’intero territorio regionale, il numero ottenuto è certamente una sottostima del numero di cervi attualmente presente. Nonostante la sottostima, i dati della densità sono, comunque, superiori al valore soglia indicato dall’Ispra (2 capi /Km2) ed il tasso di prelievo applicato è in linea con gli indicatori ed è pari al 10% del totale degli individui.
8) Il calendario venatorio stabilito con la delibera impugnata prevede l’abbattimento dei cuccioli e delle femmine solo a partire da gennaio, quando gli esemplari più giovani avranno un’età tale da essere indipendenti dalla madre.
9) Infine, nell’ambito del bilanciamento degli interessi in conflitto, a fronte di un rischio per la specie che è solo allegato e non dimostrato, il collegio ritiene di poter dare preminenza a quello della sicurezza stradale che include anche la tutela dell’incolumità fisica degli individui. Firmato: Mario Gabriele Perpetuini (presidente), Maria Colagrande (consigliere) e Rosanna Perilli (primo referendario). Ma gli avvocati degli ambientalisti impugneranno subito l’ordinanza al Consiglio di Stato.