Impianti termici, ecco le regole da seguire

Previsto l’obbligo di manutenzione delle caldaie, accensione anticipata in provincia dell’Aquila
L'AQUILA. Il prossimo inverno potrebbe essere il prima senza una maggiore garanzia per le bollette. Il governo ha infatti, confermato l’uscita dal 1° gennaio 2024, dal mercato tutelato. Intanto, come ogni anno, privati e condòmini devono provvedere per tempo alla manutenzione degli impianti termici, da non confondere con il controllo dell’efficienza energetica. Per le date di accensione degli impianti di riscaldamento si torna alle regole ordinarie, dopo quelle straordinarie imposte lo scorso anno, in considerazione degli obiettivi di risparmio energetico dovuto alla crisi internazionale del gas. Ma quali sono le date da rispettare per l’accensione? Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche in funzione delle temperature medie annue: si va dalla zona A, più mite, fino alla zona F, dove è possibile tenere accesi i riscaldamenti anche per tutto l’anno.
La provincia dell'Aquila rientra nella zona E, dove i riscaldamenti possono essere accesi dal 15 ottobre al 15 aprile per 14 ore giornaliere. Pescara, Chieti e Teramo nella zona D con accensione prevista dal 1° novembre al 15 aprile per 12 ore al giorno. Va detto che i sindaci dei comuni possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone notizia alla popolazione. Al di fuori di questi periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla metà di quella prevista a pieno regime. Ci sono anche casi in cui i limiti non si applicano: ad esempio per impianti che consentono la contabilizzazione del calore o gestiti con contratto di servizio energia. Prima dell'accensione, la caldaia deve essere controllata. Per quanto riguarda gli obblighi di manutenzione, il proprietario, l’affittuario, l’amministratore del condominio o eventuale soggetto terzo responsabile dell’immobile che non mantiene in esercizio gli impianti di riscaldamento e non provvede alle operazioni di controllo e manutenzione, può essere punito con una sanzione amministrativa da va da 500 euro a 3.000 euro. Per capire ogni quanto tempo è necessario effettuare tali interventi fanno fede le indicazioni dell’impresa installatrice e del modello di impianto, nonché le relative normative. In base alla zona climatica, si provvede alla relativa manutenzione prima dell’accensione degli impianti termici. La revisione della caldaia, da parte di tecnici abilitati legata alla potenza dell’impianto, con verifica periodica e apposizione del bollino blu per il rispetto della normativa sul risparmio energetico. La revisione obbligatoria è annuale per caldaie con potenza termica superiore ai 35 kW e nei condomini con riscaldamento centralizzato, mentre la verifica degli impianti con potenza inferiore il controllo è demandato all’età della caldaia stessa ed al combustibile utilizzato. Se la revisione della caldaia e il controllo dei fumi danno esito positivo, il tecnico abilitato appone il cosiddetto bollino blu che certifica la conformità alle normative di legge. La documentazione e il libretto della caldaia vanno conservati per le eventuali verifiche, per evitare sanzioni.
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