Imprenditore vince la causa: «Azzerato il debito con la banca»

27 Marzo 2023

Il giudice dà ragione al pescarese che non dovrà versare i 100mila euro richiesti dall’istituto di credito Nella sentenza si stabilisce che il conteggio degli interessi dev’essere annuale e non trimestrale

PESCARA. Vince la sua battaglia legale contro la banca con cui intrattiene un conto corrente, e il suo presunto debito di oltre 100mila euro viene azzerato dal giudice del tribunale di Pescara. La causa civile era stata intentata da un noto costruttore di Pescara che, pur avendo da riscuotere diversi crediti di lavoro, che spesso nel settore delle costruzioni arrivano all'incasso in tempi molto lunghi, era finito in grosse difficoltà economiche. Il suo legale, l’avvocato Emanuele Argento, con un ricorso è riuscito ad azzerare quel debito che, negli anni, aveva impedito all’imprenditore di sfruttare diverse chance di lavoro.
La consulenza tecnica disposta dal giudice Federico Ria ha poi confermato, anche se solo in parte, le richieste del legale, portando il giudice ad emettere una sentenza civile favorevole al ricorrente.
L’istituto con il quale la parte offesa intrattiene i rapporti sin dal 2011 aveva nel frattempo ceduto i suoi crediti (nel 2020) a una multinazionale: un’azienda strutturata proprio per cartolarizzare i debiti delle banche (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti), divenuta poi la controparte nella causa civile. La consulenza ha accertato quanto lamentato dal ricorrente in relazione a due aspetti specifici: la commissione di massimo scoperto e il modo in cui sono stati richiesti gli interessi al correntista. E il giudice, per quanto riguarda le commissioni di massimo scoperto, ha ribadito: «Perché sia valida, la clausola deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell’onere aggiuntivo che viene a imporsi al cliente».
In sostanza è stato sancito dalla giurisprudenza «che la determinatezza o determinabilità della clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità». Questioni che, in questo caso, non sarebbero mai state comunicate al correntista. E così anche per il calcolo degli interessi che non può essere trimestrale, ma deve essere annuale. «Dall’analisi effettuate», conclude il giudice in sentenza, «valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano a 97 mila euro».
Sulla richiesta di risarcimento danni, invece, il giudice si è espresso negativamente per il ricorrente, in quanto nell’atto introduttivo del giudizio andava quantificato il pregiudizio patito dal correntista, sostenendo che «non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta asseritamente lesiva»: era necessario fornire la «prova rigorosa» del danno.