Imprese, contributi e spese La guida utile per gli sgravi

26 Febbraio 2021

Sono 150 mila le aziende regionali interessate agli sconti previsti per il Sud

L’AQUILA. Per circa 150mila imprese abruzzesi arriva il taglio dei contributi sui lavoratori dipendenti. I datori di lavoro che operano nel Mezzogiorno e in regioni svantaggiate possono beneficiare della cosiddetta “decontribuzione Sud”, finalizzata a sostenere l’occupazione.
La legge di bilancio 2021 ha esteso l’esonero contributivo fino al 31 dicembre 2029, con uno scaglionamento graduale che taglia dal 30% al 10% i contributi previdenziali a carico delle attività imprenditoriali. Sono esclusi dal beneficio il settore agricolo e i contratti di lavoro domestico.
ABRUZZO DENTRO. L’obiettivo della decontribuzione Sud è ridurre il costo del lavoro nelle regioni più deboli e favorire l’uscita dalla crisi economica collegata alla pandemia sostenendo l’occupazione. Nell’elenco delle aree interessate dal provvedimento figurano Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Non si tratta di un incentivo all’assunzione, perché spetta sia per i rapporti già instaurati che per quelli in via definizione, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ad esempio l’incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne che rientrano in categorie svantaggiate o l’esonero strutturale per l’assunzione a tempo indeterminato dei giovani. La misura è applicabile a partire dal 1° gennaio 2021 e, con la denuncia del prossimo mese, le imprese potranno usufruire dell’esonero parziale relativo sia al mese di febbraio che a quello di gennaio.
COME FUNZIONA. L’incentivo riconosce ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni svantaggiate, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi che spettano all’Inail.
La misura è stata prorogata con una progressiva riduzione della percentuale fino al 2029: lo sgravio è pari al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025, al 20% dei contributi previdenziali per gli anni 2026 e 2027 e al 10% dei contributi che le aziende devono versare per il biennio 2028-2029.
L’ultima circolare emanata dall’Inps fornisce le indicazioni e le istruzioni limitatamente al periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, che ha già ricevuto il nullaosta della Commissione europea.
PRIMO SCAGLIONE. L’esonero per il 2021 è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e «non prevede un limite individuale di importo» ovvero riferito a ciascuna impresa o dipendente. La misura, si legge nella circolare dell’Inps «trova applicazione sulla percentuale della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile. A seguito dell’applicazione della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche», che non subiranno variazioni.
CHI PUÒ CHIEDERLA. I beneficiari della fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno sono i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che operano in una delle regioni in elenco, Abruzzo compreso.
Non possono accedere alla decontribuzione Sud gli enti pubblici economici, Ater, gli enti trasformati in società di capitali per effetto di procedimenti di privatizzazione, ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona e iscritte nel registro delle persone giuridiche, le aziende speciali costituite anche in consorzio, i consorzi di bonifica, i consorzi industriali, gli enti morali e gli enti ecclesiastici.
LAVORO SUBORDINATO. La decontribuzione Sud spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato. Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva, da parte del datore di lavoro o dell’azienda, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni: assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali.
CUMULABILITÀ INCENTIVI. L’Inps, nella circolare dello scorso 22 febbraio, chiarisce che lo sgravio fiscale di cui possono usufruire le imprese di qui ai prossimi anni «è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione». La cumulabilità riguarda, in modo indifferenziato, le altre possibili agevolazioni di cui già beneficia l'impresa o il datore di lavoro, sia di tipo contributivo che riguardo agli incentivi economici.
©RIPRODUZIONE RISERVATA