Imu e Tasi, il 18 giugno è il giorno delle scadenze

2 Giugno 2018

PESCARA. Per i contribuenti la data più importante da ricordare del mese appena cominciato è quella del 18 giugno, giorno in cui scadono i termini per il versamento del primo acconto o rata unica di...

PESCARA. Per i contribuenti la data più importante da ricordare del mese appena cominciato è quella del 18 giugno, giorno in cui scadono i termini per il versamento del primo acconto o rata unica di Imu e Tasi (il 17 dicembre sarà poi il termine ultimo per il versamento del secondo acconto e conguaglio).
Nel caso in cui si decida di pagare la tassa in due rate, a giugno andrà versato il 50% del tributo dovuto e il rimanente 50%, più eventuale conguaglio sulle aliquote 2017 fissate dal Comune, a dicembre. IMU: QUANDO È DOVUTA. Risulta dovuta da parte di tutti i proprietari di immobili commerciali e negozi, terreni o aree edificabili, nonché per quelle che vengono considerate seconde case, mentre non è dovuta alle prime case e relative pertinenze, a meno che non si tratti di immobili di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) che però fruiscono dell’aliquota ridotta e della detrazione di 200 euro. Esenti dall’Imu anche i fabbricati rurali strumentali e i terreni nei comuni montani.
TASI, QUANDO È DOVUTA. Il tributo da corrispondere al Comune per garantire la copertura dei cosiddetti “servizi indivisibili”, si deve versare per qualunque immobile utilizzato, esclusi i terreni e le prime case non di lusso. In caso di immobili affittati con contratto di locazione regolarmente registrato, l’imposta non è più dovuta dal locatario, a patto che questo adibisca l’immobile a prima casa (in caso contrario, la quota Tasi dovuta dall’inquilino varia dal 10 al 30%), ma solo dal proprietario. Paga il proprietario anche in caso di affitti brevi, sotto i 6 mesi. Per gli immobili locati a canone concordato l’aliquota Tasi stabilita dal Comune è ridotta del 25%. Stesso discorso per gli immobili dati in comodato d’uso ai parenti di primo grado con Isee inferiore a 15mila euro. In questi casi in cui il proprietario dell’immobile, ovvero il genitore o il figlio, concede in comodato d’uso l’immobile, la base imponibile dell’imposta è ridotta del 50%. La Tasi non si versa inoltre per gli immobili per i quali il Comune abbia deliberato aliquota zero.