Incarichi esterni, due condanne in Provincia

11 Ottobre 2016

L’ex direttore Bernardini e l’ex dirigente Di Rino dovranno risarcire l’ente di 49mila euro ciascuno

PESCARA. L’ex segretario e direttore generale della Provincia Fabrizio Bernardini e l’ex dirigente del dipartimento Persona e impresa della Provincia Tommaso Di Rino dovranno risarcire l’ente per cui lavoravano di 49.225,16 euro ciascuno. Questa la condanna della Corte dei Conti (sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo) per l’utilizzo di professionalità esterne all’ente.

Tutto è partito da un esposto, sottoscritto da tre dipendenti della Provincia e trasmesso dalla Guardia di finanza alla Procura generale, su un’ipotesi di danno erariale relativa ad un avviso pubblico - selezione per titoli e colloquio, emanato da Palazzo dei marmi per il conferimento di sette incarichi ad esperti esterni per lo svolgimento di attività nell’ambito del Piano operativo Abruzzo Fse 2007/2013, Piano operativo 2007/2008, Progetto speciale multiasse ad attuazione provinciale.

Considerate la disciplina e la giurisprudenza sul ricorso delle pubbliche amministrazioni ad incarichi professionali o a rapporti di collaborazione, per i magistrati che si sono pronunciati sul caso (Tommaso Miele, presidente, Federico Pepe e Elena Tomassini, consiglieri), non sono ammessi incarichi a professionisti esterni se nell’apparato amministrativo sono disponibili delle risorse, cioè delle professionalità. La possibilità di ricorrere a terzi è condizionata, come stabilito dalla Corte dei Conti nel 2007, al rispetto di alcuni criteri e cioè la rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione, la specificità e la temporaneità dell’incarico, l’impossibilità di procurarsi le risorse all’interno della propria organizzazione e l’esistenza di una adeguata motivazione che renda legittima la scelta. La mancanza di uno solo di questi elementi può condurre ad un giudizio di censura e per i due incarichi conferiti dalla Provincia, uno giuridico-amministrativo e l’altro di rendicontazione finanziaria, i magistrati contabili hanno sottolineato che «risulta assente buona ed essenziale parte di questi elementi». È apparso rilevante che, all’epoca, la Provincia avesse «sufficienti» risorse interne in grado di svolgere le attività progettate o comunque personale in possesso dei requisiti accademici e professionali. La scelta dell’ente è stata ritenuta «illegittima, inopportuna ed onerosa», poteva essere «evitata» e non ha prodotto alcun «vantaggio», anzi ha creato un pregiudizio patrimoniale «evidente» e il «danno», corrispondente alle somme pagate ai due esperti, è conseguenza del comportamento di Bernardini e Di Rino, connotato - per i magistrati - da «colpa grave».

©RIPRODUZIONE RISERVATA