L’Enoturismo cambia: criteri più ampi e vantaggi fiscali per le cantine

Con la Legge di Bilancio 2018 il comparto dell’enoturismo entra nel quadro normativo nazionale. Si allarga la lista delle attività contemplate e per le cantine scatta il regime fiscale applicabile...
Con la Legge di Bilancio 2018 il comparto dell’enoturismo entra nel quadro normativo nazionale. Si allarga la lista delle attività contemplate e per le cantine scatta il regime fiscale applicabile agli agriturismi.
Con la Legge di Bilancio 2018 l’attività di enoturismo esce dall’ombra ed entra a far parte del quadro normativo nazionale.
Ed invero, grazie alla spinta delle associazioni di settore (molte delle quali si ritrovano a Verona per presenziare al celeberrimo “Vinitaly”) si è dato vita ad un iter che, dopo 25 anni di attività, ha condotto ai risultati sperati: una disciplina normativa ad hoc per centinaia di aziende italiane che ogni anno ospitano milioni di turisti e amanti del vino provenienti da tutto il mondo.
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO. La disciplina di riferimento è contenuta nei commi 502-509 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 ed ha ad oggetto, in particolare, la lista delle attività contemplate, il regime fiscale applicabile e, da ultimo, gli adempimenti burocratici da seguire. Ma, in concreto, cosa cambia rispetto al passato?
UNA DEFINIZIONE NUOVA. Innanzitutto, la Legge di Bilancio 2018, al comma 502 dell’art. 1 fornisce una definizione nuova di “enoturismo”. Si legge nella norma: “con il termine enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni viticole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine”.
Dalla definizione appena esposta si evince chiaramente come le attività riferibili al settore enoturistico siano notevolmente più estese rispetto al passato. Ed invero, non si parla più solo di mere attività di degustazione, ma nel concetto di enoturismo vengono enucleate anche:
- tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione;
- le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite;
- la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti;
- le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.
ASPETTI FISCALI. Per quel che concerne gli aspetti fiscali, invece, la Legge di Bilancio 2018, estende all’attività di enoturismo la disciplina normativa di favore di cui all’art. 5 della Legge n. 413/1991, destinata all’imprenditore agricolo per l’esercizio di attività di agriturismo (art. 1, comma 503).
Tale regime è fiscalmente vantaggioso in quanto consente agli agriturismi e, oggi anche alle cantine, l’accesso ad un sistema di calcolo delle imposte sui redditi e dell’IVA basato su un meccanismo forfetario.
In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, fatta eccezione per i soggetti passivi IRES, il reddito imponibile è determinato applicando un coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei ricavi conseguiti dall’esercizio dell’attività al netto dell’IVA. In altri termini, gli imprenditori individuali, le società di persone ed assimilate, gli enti non commerciali che esercitano attività agrituristica ed enoturistica, possono fruire della determinazione forfettaria del reddito d’impresa, che viene calcolato applicando al totale dei ricavi la percentuale di redditività del 25%.
Per quel che riguarda l’imposizione indiretta, invece, l’IVA è determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. In altri termini, per tali soggetti l’imposta dovuta si determina per differenza, applicando la detrazione forfettaria del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili registrate o soggette a registrazione nel periodo. In merito è importante sottolineare che tale determinazione forfettaria dell’IVA si applica solo ai produttori agricoli che svolgono la loro attività all’interno di un’azienda agricola, silvicola o ittica, espressamente individuati negli artt. 295 e ss. della direttiva 2006/112/CE.
REGIME FORFETARIO. Ciò chiarito, va altresì tenuto presente che tale regime forfettario di determinazione del reddito rappresenta per tali imprese il regime fiscale naturale che, si ricordi, è di tipo facoltativo e non obbligatorio.
Pertanto, è prevista la facoltà del contribuente di non avvalersene, a seguito di espressa opzione per il regime ordinario nella dichiarazione. Tuttavia, è bene precisare che una volta eseguita la scelta l’opzione è vincolante per un triennio.
In caso di adesione al regime ordinario (sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA), invece, il reddito verrà calcolato nella maniera consueta, ossia ricavi meno costi.
BUROCRAZIA. Per quel che riguarda gli adempimenti burocratici, il comma 505 dell’art. 1 della Legge di Bilancio stabilisce che le attività di enoturismo devono essere svolte secondo i requisiti e gli standard fissati, previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (c.d. SCIA) al proprio Comune di appartenenza, senza pagare alcun costo aggiuntivo.
CRITERI UGUALI PER TUTTI. Da ultimo, è opportuno segnalare che a breve saranno definite con apposito provvedimento del ministro delle politiche agricole, di concerto con il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con le Regioni, le linee guida per la definizione dei requisiti necessari e degli standard minimi di qualità richiesti per lo svolgimento delle attività di enoturismo, che peraltro saranno omogenei su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo alle produzioni vitivinicole del territorio (art. 1, comma 504).
PIENA LEGITTIMITÀ. Insomma, grazie al riconoscimento dell’enoturismo, d’ora in avanti le cantine che vorranno far conoscere e promuovere il loro vino nei luoghi e negli spazi di produzione, potranno finalmente promuovere tutte le attività di interesse turistico e culturale in cantina e in vigneto in piena legittimità e senza timore di contestazioni, beneficiando del regime fiscale di favore già previsto per gli agriturismi.
Si tratta di un importante risultato storico che attribuisce dignità ad un settore strategico che in Italia vale più di 2,5 miliardi di euro all’anno e che adesso, con la previsione di una normativa specifica, è destinato a crescere esponenzialmente nei prossimi.
* Avvocato tributarista, aderente al Wine Consulting Network
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