L’Inps: andrà a casa prima chi riscatta il diploma di laurea

29 Gennaio 2020

PESCARA . In pensione prima, se si è in possesso di una laurea e se si è iscritti alla gestione previdenziale dell’Inps, grazie al riscatto agevolato del titolo di studio. Anche se è stata superata...

PESCARA . In pensione prima, se si è in possesso di una laurea e se si è iscritti alla gestione previdenziale dell’Inps, grazie al riscatto agevolato del titolo di studio. Anche se è stata superata la soglia dell’età di 45 anni.
A chiarirlo è la circolare 6 dell’Inps, del 20 gennaio scorso, che elimina anche il precedente limite di età fissato a 45 anni. Gli anni dedicati all’università possono essere riscattati pagando un contributo annuale che per il 2020 è di 5.260 euro. La possibilità di riscattare fino a 5 anni era stata prevista nel Decretone 2019, pagando 5.239,74 euro per ogni anno (in una soluzione o in 120 rate mensili), ma riguardava solo chi aveva iniziato a versare contributi dopo il 1996. La circolare Inps ha stabilito che questa possibilità può essere estesa anche a chi ha più di 45 anni e contributi versati prima del 1996. Restano esclusi dal conteggio tutti gli anni fuori corso, per i quali non è possibile chiedere il riscatto, neanche a pagamento. A essere interessati dal nuovo chiarimento sul “riscatto light” sono tutti coloro che hanno conseguito un diploma di laurea (o titolo equiparato). La possibilità è rivolta sia a chi ha un lavoro, sia a chi è disoccupato. L’intero ammontare delle somme versate per il riscatto della laurea è fiscalmente deducibile.
Dunque, per usufruire del “riscatto light”, che ai fini pensionistici sarà calcolato solo con il sistema contributivo, occorre essere iscritti nelle gestioni Inps (principale o separata); resta fuori chi ha versato i contributi nelle casse professionali. Dal calcolo restano esclusi anche gli anni in “sovrapposizione”, quelli durante i quali lo studente ha lavorato maturando anzianità di servizio e versando contributi regolari.
La domanda deve essere presentata per via telematica sul sito dell’Inps, dove deve essere indicata anche la modalità scelta per il pagamento delle somme dovute. (c.s.)