La casa di Silone finisce davanti al Tar

30 Ottobre 2018

In ballo c’è un ricco appalto di 760mila euro per la ristrutturazione. I giudici accolgono il ricorso della seconda classificata

PESCARA. È la memoria che si intreccia con la giustizia, nella querelle della ristrutturazione della casa natale di Ignazio Silone, a Pescina, finita all’attenzione del tribunale amministrativo regionale. La prima sezione del Tar Abruzzo, con sentenza pubblicata lo scorso 27 ottobre, ha annullato l’aggiudicazione dei lavori disposta in favore della Eurogas Site Solution e della Pa.Art srl. A ricorrere, la seconda classificata, la società Guido Ricci srl, rappresentata dall’avvocato Roberto Colagrande. Ora, alla luce della sentenza, il comune dovrà procedere alla rivalutazione del punteggio assegnato alla vincitrice. Una circostanza che in linea teorica potrebbe portare alla perdita dell’appalto in favore della seconda classificata.
LA MEMORIA. Un immobile con la facciata in pietra, dove qualche anno fa è stata apposta la targa che ricorda i natali del grande scrittore, e dove troverà sede il museo letterario nazionale e internazionale dedicato al grande scrittore abruzzese. L’amico Albert Camus, Nobel per la letteratura nel 1957, dichiarò che a meritare il premio, al posto suo, sarebbe stato proprio Silone. In quella casa, dove era nato il primo maggio del 1900, morì sua madre, Mariannina Delli Quadri, tessitrice, che trascorreva la sua vita davanti al telaio per consentirgli di studiare al ginnasio. Era il 13 gennaio del 1915. Una data tristemente nota, quella del terremoto di Avezzano. Secondino Tranquilli, che qualche decennio più tardi avrebbe assunto il nome di Ignazio Silone, non aveva ancora compiuto 15 anni. Si salvò assieme al fratello minore Romolo.
LA GARA. È il 27 aprile 2018 quando il comune di Pescina, dopo l’approvazione del verbale di gara, dispone l’aggiudicazione definitiva dell’appalto avente a oggetto “Ristrutturazione casa natia Ignazio Silone” alla Eurogas Site Solutions e alla Pa.Art. L’importo dei lavori è di 760.473 euro, al netto degli oneri di sicurezza. La commissione ha attribuito alle vincitrici 71,79 punti. La seconda classificata, la società Ricci Guido srl, ne ottiene 65,48.
IL RICORSO. In seguito all’aggiudicazione della gara la seconda classificata propone un ricorso al Tar, contro il comune di Pescina e nei confronti delle società vincitrici. Secondo la Ricci Guido srl sarebbero diversi i motivi per i quali gli atti vanno annullati: tra questi, la circostanza che la commissione si sarebbe sbagliata nell’attribuire ben 10 punti alle società concorrenti per le soluzioni tecniche proposte per il miglioramento sismico dell’immobile. Secondo la ricorrente l’indice di miglioramento proposto dalla vincitrice sarebbe «ingiustificato e non valutabile» in mancanza della relazione di calcolo allegata agli atti dell’offerta. In buona sostanza, si legge in atti, «l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe meritato di essere esclusa in quanto indefinita e incompleta». Altri motivi di ricorso sono legati al miglioramento delle fonti energetiche e alle modalità di allestimento del cantiere. Parametri che fanno alzare il punteggio.
LA SENTENZA. I giudici del Tar dell’Aquila (presidente Antonio Amicuzzi, consigliere Paola Anna Gemma Di Cesare, estensore Maria Colagrande), condividono alcune delle perplessità manifestate, tanto da accogliere il ricorso.
RESISTENZA AL SISMA. In particolare, per quanto riguarda l’aspetto della vulnerabilità sismica, i giudici si soffermano sulla circostanza che «per potersi affermare che l’intervento comporti un miglioramento occorre dimostrare che la resistenza originaria è aumentata mediante il calcolo dell’indice di vulnerabilità sismica. Pertanto, non avendo l’aggiudicataria allegato la relazione di calcolo, la commissione non disponeva degli elementi richiesti ai fini della verifica del miglioramento sismico proposto». Il fatto che il disciplinare consideri «eventuale» la produzione della relazione di calcolo, sottolineano i giudici, «non vuol dire che sia rimesso all’arbitrio del concorrente se allegarla o non allegarla, ma conferma che gli interventi di miglioramento sismico costituiscono una miglioria che il concorrente può decidere di proporre, ma in tal caso dovrà adeguatamente documentarla». Si tratta di una sentenza di primo grado, suscettibile di appello al Consiglio di Stato.
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