La sicurezza è la priorità

Tutto parte dal caso Grosseto: i giudici non fanno sconti
PESCARA. I terremoti non sono prevedibili, e dunque, a prescindere dall’esistenza di un pericolo concreto, i sindaci non possono opporsi al sequestro delle scuole che presentano un minimo scostamento dai parametri di edificazione emanati nel 2008.
E il principio è valido anche nei territori a basso rischio sismico.
Questo quanto si legge nella sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso della Procura di Grosseto contro il sindaco di Roccastrada, che aveva ottenuto dal tribunale del Riesame la riapertura della scuola di Ribolla che presentava un rischio sismico pari a 0,985, su una scala che soddisfa a 1 il parametro di sicurezza statica. Contro il precedente sequestro della scuola primaria e secondaria, frequentata da quasi trecento bambini, il sindaco aveva fatto ricorso e il tribunale del riesame lo scorso 26 aprile lo aveva accolto togliendo i sigilli. Ad avviso del riesame, era insussistente «un pericolo concreto ed attuale di crollo ragionevolmente derivante dal protratto utilizzo del bene secondo destinazione d'uso, avuto riguardo all'attività scolastica svolta ininterrottamente dalla fine degli anni sessanta».
Contro il sindaco di Roccastrada, la Procura di Grosseto ha protestato in Cassazione sostenendo che la scuola deve essere chiusa perché il pericolo per la incolumità pubblica «nella non prevedibilità dei terremoti, doveva intendersi insito nella violazione della normativa di settore, indipendentemente dall'esistenza di un pericolo in concreto».
Secondo il pm, «nessun rilievo avrebbe pertanto potuto attribuirsi alla circostanza che l'edificio insistesse su un territorio classificato a bassa sismicità o che l'inadeguatezza dell'immobile rispetto ai parametri costruttivi antisismici fosse minima». Dando ragione al pm toscano, la Suprema Corte - sentenza 190 depositata lunedì - sottolinea che «nel carattere non prevedibile dei terremoti, la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione dell'evento». Pertanto, «l’inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest'ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell'applicabilità del sequestro preventivo». Ora toccherà di nuovo al tribunale di Grosseto decidere sul sequestro dell’immobile. (a.bag.)

