La valanga era prevedibile? Super perizia per la verità

Accusa e difesa dicono l’opposto. Il 12 aprile la risposta degli esperti incaricati dal giudice
PESCARA. Cinque anni dalla tragedia di Rigopiano, questo 2022 potrebbe essere l’anno della svolta (pandemia permettendo), per arrivare alla definizione del processo riguardo le eventuali responsabilità dei 30 imputati per il disastro che provocò 29 vittime, rimaste sotto le macerie dell’hotel distrutto da una valanga il 18 gennaio del 2017.
Quasi tutti gli imputati (appartenenti a varie istituzioni come Regione, Provincia, Comune di Farindola, Prefettura e anche personaggi della struttura alberghiera), hanno scelto la strada del rito abbreviato. Tutti tranne l’ex sindaco di Farindola, Antonio De Vico, per il quale il 28 gennaio prossimo il gup Gianluca Sarandrea dovrebbe decidere sul suo rinvio a giudizio o sul suo proscioglimento. Motivo per cui è plausibile, se non ci saranno allungamenti dovuti soprattutto alla pandemia da Covid, che il verdetto di primo grado possa uscire entro la fine dell’anno in corso.
L'avvio della discussione è però legato al deposito della perizia terza che il giudice ha disposto, visto che quella della procura e quella delle difese sono diametralmente opposte su diversi aspetti fondamentali relativi alle possibili cause e responsabilità di quella tragedia: punti che devono essere chiariti per arrivare ad un giudizio. I tre esperti nominati da Sarandrea avrebbero dovuto depositare le loro conclusioni proprio il 28 gennaio prossimo ma, come anticipato, hanno già presentato al giudice una istanza di proroga subito accolta. Quindi per il deposito della perizia e per la sua discussione bisognerà fissare una data successiva al 12 aprile prossimo, visto che la proroga concessa è di 90 giorni che decorrono dal 12 gennaio scorso. I quesiti posti dal giudice sono quattro, anche se in ognuno sono contenuti diversi aspetti tecnici da esaminare e valutare. Eccoli nel dettaglio.
1° quesito: cause valanga
«Descrivano i periti, tenuto conto delle caratteristiche topografiche, geologiche e vegetazionali dell’area interessata, le cause di innesco della valanga che ha colpito l’hotel Rigopiano il 18 gennaio 2017, i tempi di verificazione, l’entità, il percorso ed i suoi effetti sul territorio».Un quesito che ne contiene altri, e di non poco conto.
L’accusa. Secondo gli esperti della pubblica accusa (rappresentata dai pm Andrea Papalia e Anna Benigni, che in aula verranno affiancati anche dal procuratore Giuseppe Bellelli), «il bacino valanghivo al termine del quale era ubicato l’hotel Rigopiano possiede tutte le caratteristiche per poter essere catalogato quale sito valanghivo soggetto a fenomeni di magnitudo anche elevata». Scrivono nella perizia: «L’evento del 18 gennaio 2017 può essere considerato relativamente eccezionale per la sua entità e magnitudo, ma certamente e oggettivamente prevedibile sulla base di analisi, anche routinarie, in materia di geologia, geomorfologia, nivologia, climatologia e ingegneria della montagna». E sull'argomento chiudono affermando che la carta pericolo valanghe, «se realizzata correttamente avrebbe certamente individuato l’areale in questione come sito soggetto a pericolo valanghivo».
La difesa. Di segno contrario i periti della difesa sulla Clpv. «Non è un documento di previsione, non contiene alcuna valutazione dei limiti che le valanghe in futuro potranno raggiungere», e scrivono anche che si tratta di una «cartografia che riporta solo gli eventi valanghivi già avvenuti senza alcuna pretesa di essere una carta del grado e previsione di pericolo». Archiviando l'argomento così: «Sulla possibilità che la presenza della Carta pericolo valanghe avrebbe evitato le conseguenze avute il 18 gennaio 2017 presso l'hotel Rigopiano, la risposta è negativa». Non solo, ma anche se fosse esistita prima della tragedia «l’area di Rigopiano non sarebbe stata inserita come pericolosa nella Clpv». Come si vede tesi opposte.
2° QUESITO: il sisma ha inciso?
«Indichino, anche alla luce delle contrapposte conclusioni cui sono giunti gli elaborati di parte versati in atti, se pregressi eventi naturali che hanno interessato la zona, ivi compresi i fenomeni sismici, possano aver assunto incidenza sulle cause di innesco e/o sull’entità della valanga».
L’accusa. I periti della procura sostengono, in sintesi, che «l’incremento tensionale indotto dal sisma non abbia influito incisivamente e direttamente sul distacco. Allo stesso tempo, la cronologia delle scosse appare de-correlata dall’istante del distacco della valanga». «Si può quindi concludere con ragionevole certezza, che le scosse sismiche non hanno giocato un ruolo causale diretto per il distacco della valanga, la quale viceversa è stata innescata per il forte carico gravitativo raggiunto a seguito della precipitazione nevosa e dell'accumulo di neve da trasporto eolico».
La difesa. La perizia della difesa, nel premettere che si è di fronte «ad un problema di cui una parte è nota, una parte ignota ed una parte incerta», afferma che «la continua, impressionante, incessante e caotica sequenza sismica ha contribuito in modo importante nella formazione di stati di stress interni al manto nevoso predisponendolo in modo sostanziale allo scivolamento».
3° QUESITO: era prevedibile?
«Riferiscano, alla luce della documentazione disponibile e dello stato dei luoghi precedenti il distacco, se l’evento valanghivo fosse prevedibile in astratto ed in concreto, tenuto conto di eventuali pregressi analoghi eventi e a quali circostanze sia riconducibile tale prevedibilità».
L’accusa. I periti dell’accusa anche qui sono in contrasto con la difesa. «Esso», sostengono, «può quindi essere ritenuto un evento in qualche misura eccezionale per la sua entità, ma certamente prevedibile dall’agente modello sulla base di conoscenze standard di geologia, geomorfologia, climatologia e nivologia applicate al sito in oggetto. La sua prevedibilità, anche soggettiva, era peraltro facilitata dalla seppur labile memoria storica del probabile evento occorso nel 1954 e dalla possibilità di comparare il sito con altri siti analoghi e limitrofi».
La difesa. Nello spiegare in dettaglio la loro posizione, gli esperti della difesa concludono sostenendo che «la valanga del 18 gennaio 2017, rispetto alle poche evidenze precedenti locali e confinanti («quella zona non sarebbe stata interessata da fenomeni valanghivi almeno per gli ultimi 90-100 anni», scrivono i periti) è da ritenersi eccezionale e marcatamente anomala per lunghezza, larghezza, area totale e per aver interessato l’area dal versante est del Monte Siella, a tutto il canalone di Rigopiano, al pianoro di Rigopiano». « In conclusione si ritiene che la sequenza sismica ha avuto un ruolo fondamentale se non determinante nell’attivazione del disastroso fenomeno valanghivo di Rigopiano, in modo sicuramente certo nella sua predisposizione, in modo probabilisticamente molto elevato per il suo innesco».
4° QUESITO, LA VIABILITÀ
«Specifichino quali azioni tempestivamente intraprese avrebbero potuto evitare l’evento e/o ridurne le conseguenze lesive, con particolare riguardo al profilo della viabilità».
L’accusa. I periti della procura dicono che «si sarebbe potuto attuare l’immediata sospensione temporanea dell’esercizio dell'hotel Rigopiano e la tempestiva evacuazione delle persone presenti ben prima che i quantitativi di neve al suolo rendessero ingestibile la percorribilità della strada provinciale». Puntando il dito sul sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta e sulla sua presunta inerzia a riguardo.
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