«L’autovelox di Manoppello non è omologato»: il giudice di pace annulla la multa

L’impianto discusso: il ricorso. L’approvazione non è sufficiente: «Due procedure diverse che non risultano avere la stessa finalità». Accolta così la posizione della difesa dell’automobilista, sanzionato a una velocità inferiore a 40km/h
PESCRAA. Sui tanti discussi autovelox arriva una sentenza del giudice di pace di Pescara che segna una svolta per gli automobilisti. Arriva dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale 125/2026 del 12 luglio scorso, che avrebbe dovuto fare un po’ di chiarezza sulla dibattuta questione.
Nel caso di specie, il verbale contestato da un cittadino era stato elevato dalla polizia municipale di Manoppello perché l’autovettura, percorrendo un tratto di strada nel Comune di Manoppello sottoposto a limitazioni di velocità, aveva superato il limite di oltre 10 km/h, ma non oltre 40 km/h. Il conducente sanzionato si era rivolto all’avvocato Massimo Candido che è riuscito a far annullare la sanzione disquisendo sulla differenza tra omologazione e approvazione dell’autovelox. «La pronuncia assume particolare rilevanza e interesse pubblico», afferma il legale, «perché il Comune di Manoppello, così come altri Comuni, ha tentato di sostenere in giudizio che il nuovo decreto ministeriale esplicherebbe un effetto sanante rispetto al vizio di inattendibilità della misurazione di velocità che affliggeva gli apparecchi di rilevamento automatico prima della entrata in vigore del decreto».
Nel ricorso veniva eccepita, appunto, la mancata omologazione dell’apparecchio.
Il giudice di pace Emilia Maria Della Fazia, afferma che «secondo la Corte Costituzionale, il bilanciamento realizzato dall’articolo 142 del codice della strada ha per oggetto da un lato interessi pubblici e privati estremamente rilevanti quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell’ordine pubblico, la preservazione dell’integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall’altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato».
Principi ribaditi da sentenze della Corte di Cassazione «le quali hanno spiegato come anche i controlli periodici di funzionamento e taratura costituiscono condizioni imprescindibili affinché gli accertamenti tramite le dette apparecchiature possano acquistare efficacia probatoria privilegiata». Poi spiega anche la parte centrale della questione, e cioè la differenza tra omologazione e approvazione dell’apparecchiatura di controllo, «due procedure diverse che non sono affatto equipollenti e non risultano avere la stessa finalità».
«Il Comune di Manoppello, tra i vari documenti, ha prodotto il decreto di approvazione e non il provvedimento di omologazione. Pertanto, il ricorso va accolto».
Peraltro, la giurisprudenza di Cassazione aveva chiarito come gli accertamenti tecnici previsti per l’omologazione e l’approvazione degli autovelox fossero diversi e solo in parte sovrapponibili. L’avvocato Candido ha quindi spiegato nel ricorso che «il decreto ministeriale 125/2026 applica una funzione giuridica secondo la quale gli autovelox autorizzati sarebbero anche omologati, senza considerare che con un decreto ministeriale non si può modificare un requisito di attendibilità probatoria stabilito dalla legge e convertire un’apparecchiatura che era solo “approvata” in una apparecchiatura che per la sua attendibilità la legge richiede essere “omologata”».

