Lavori a casa, chiarito chi può avere il bonus

Agenzia delle Entrate, le precisazioni su condomini e persone
PESCARA. Condomini e persone fisiche attendevano da tempo le precisazioni dall’Agenzia delle Entrate per beneficiare, con la certezza dell’esito delle domande, del Super-Ecobonus al 110% sotto forma di credito d’imposta, cessione del credito oppure sconto in fattura.
I chiarimenti ora ci sono e serviranno per sbloccare decine di pratiche in corso
PER QUALI LAVORI
SI PUÒ AVERLO
Innanzitutto ricordiamo che il Superbonus riguarda lavori in case singole o condominiali per «l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e lavori antisismici».
LE NOVITÀ
IN SINTESI
Il condominio può ottenerlo solo se è costituito in base alla disciplina civilistica. Anche le persone fisiche hanno dei limiti: per avere l’agevolazione fiscale non devono essere nell’esercizio di attività d’impresa (quindi un negozio oppure un ufficio) e possono realizzare lavori su un numero massimo di due unità immobiliari. Tra gli altri soggetti ammessi al beneficio si possono infine citare le Ater, ex Istituti autonomi di case popolari.
IL CONDOMINIO
NEL DETTAGLIO
In questo caso non sono agevolabili con il Superbonus gli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti. Occorre inoltre che il condominio sia costituito sulla base delle norme del Codice civile. La nascita del condominio «si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento».
In altre parole dev’esserci quella «particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, ecc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile».
QUALI SONO
GLI INTERVENTI
I lavori agevolati possono riguardare sia le parti comuni dell’edificio condominiale, sia le singole unità immobiliari. Nel caso delle parti comuni dell’edificio, se non c’è un amministratore, i condomini possono utilizzare il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti, il quale è comunque «tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio».
Le parti comuni sono il suolo su cui sorge l’edificio, i tetti e i lastrici, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, gli impianti per l’acqua, il gas, l’energia elettrica e il riscaldamento fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli.
LE LIMITAZIONI
PER LE PERSONE FISICHE
Il contribuente, specifica l’Agenzia delle Entrate, può anche non essere residente nel territorio dello Stato. Il requisito fondamentale è che sostenga le spese, e che non sia nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Significa che il Superbonus non può essere applicato a beni relativi all’impresa o strumentali per l’esercizio di arti o professioni.
I contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni possono però utilizzare il Superbonus per le spese relative a interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito privatistico, come la casa di abitazione, o una seconda casa; oppure per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali.
GLI ALTRI
REQUISITI
Le persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Devono possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); oppure detenere l’immobile in base a un contratto di affitto, locazione finanziaria, comodato: in questi casi, ci vuole però il consenso all’esecuzione lavori del proprietario.
Sono ammessi i familiari conviventi del detentore dell’immobile, nel dettaglio parenti fino al terzo grado e affini (sono i parenti del coniuge) fino al secondo grado. Devono essere conviventi.
L’ALTERNATIVA
FISCALE
I soggetti che non possono applicare la detrazione a causa del proprio regime fiscale (tassazione separata oppure forfettario) o per incapienza dell’imposta lorda, possono applicare l’agevolazione come sconto in fattura oppure la cessione del credito. Anche quest’ultimo chiarimento era atteso da molti contribuenti.

