«Lavori alla Playa, no all’aumento di tasse»

3 Maggio 2022

La Corte d’Appello dà ragione al titolare dello stabilimento, il Demanio non ha diritti sulle nuove opere

PESCARA. Il Demanio marittimo può «espropriare» lo stabilimento balneare costruito dal concessionario solo in determinati casi e in specifiche circostanze. È quanto ha sancito una sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila che ha dato ragione a Lorenzo Lemme figlio dello storico titolare della nota concessione La Playa, Sandro Lemme, fissando un principio che potrà essere molto utile anche ad altri concessionari che si sono trovati o si trovano nelle stesse condizioni di Lemme. Assistito dagli avvocati Claudio Angelone e Fabrizio Foglietti, il concessionario è riuscito ad avere la meglio contro una folta e titolata schiera di appellanti: Agenzia del demanio, Capitaneria di porto, Comune di Pescara e anche ministero delle Infrastrutture e Regione Abruzzo. È una storia che va avanti da circa sei anni e ruota attorno alle opere di straordinaria manutenzione e di risanamento conservativo della concessione che il titolare aveva eseguito avendo le autorizzazioni delle competenti amministrazioni. Il problema è che dopo un sopralluogo effettuato dai tecnici di Demanio, Capitaneria e Comune, quelle rinnovate opere sono state ritenute di proprietà dello Stato in quanto valutate strutture inamovibili e il concessionario si è anche visto aumentare i canoni di concessione e l'imposta regionale.
Da qui l'avvio della causa che in primo grado ha dato ragione a Lemme, ma che è stata comunque appellata da tutte le amministrazioni. Ora arriva il giudizio della Corte d'Appello aquilana che ha rigettato tutti i motivi di appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. In particolare, la Corte ha stabilito la amovibilità delle opere dello stabilimento balneare, affermando che proprio per questo motivo quelle opere non potevano essere acquisite in proprietà del Demanio pubblico per l'inapplicabilità dell'articolo 49 del Codice della navigazione. E di conseguenza, la società concessionaria non è tenuta a corrispondere le rilevanti maggiorazioni del canone annuo di concessione che erano state imposte dal 2007 in poi, in modo ritenuto arbitrario dai giudici aquilani. Peraltro il concessionario Lemme aveva richiesto e ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per realizzare quei miglioramenti, alcuni dei quali non è stato possibile realizzare in quanto lo stabilimento risulta «fortemente interessato da copiose mareggiate che con il passare del tempo tendono a inficiare le parti strutturali dell'edificio», come aveva anche sottolineato il consulente tecnico, con un ragionamento che i giudici aquilani hanno ritenuto «logico e immune da censure e pertanto pienamente condivisibile». E quindi la Corte ha stabilito che le amministrazioni appellanti hanno l'obbligo di restituire alla società concessionaria tutte le maggiori somme percepite in eccesso, sia a titolo di canone annuo sia a titolo di imposta regionale, e che le opere restano quindi di proprietà della società.