Lavori in casa, le novità del Superbonus

20 Settembre 2021

Per l’Agenzia delle Entrate gli abusi edilizi pregressi non pregiudicano i benefìci. E c’è l’ok per gli edifici in comproprietà

PESCARA. Anche gli edifici con irregolarità e le strutture plurifamiliari possono usufruire del Superbonus 110%. L’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito anche questi dubbi. LE STRUTTURE
CON IRREGOLARITÀ
Gli interventi edilizi legati al Superbonus possono essere realizzati presentando la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila Superbonus), ed è stato chiarito che non è necessaria l’attestazione dello stato legittimo degli immobili. La volontà delle istituzioni è separare l’aspetto fiscale da quello della regolarità edilizia. Ovviamente le amministrazioni comunali avranno comunque la possibilità di effettuare controlli, ma gli abusi pregressi non pregiudicano l’intervento complessivo. Una semplificazione utile soprattutto nei casi di condomìni con molte unità immobiliari: si potrà evitare che le irregolarità di alcuni appartamenti pregiudichino l’intero progetto.
GLI EDIFICI
PLURIFAMILIARI
È arrivato l’ok anche per gli edifici plurifamiliari, in comproprietà tra due o più persone fisiche e composti da diverse unità immobiliari. Anche questo tipo di strutture potrà avere accesso al Superbonus, e l’Agenzia delle Entrate ne ha chiarito anche i limiti di spesa (per ecobonus 110% e sismabonus 110%), oltre alla possibilità di accedere al superbonus per il fotovoltaico.
LE NOVITÀ
SULLA CILAS
Uno dei problemi principali era la modulistica, ma con la nuova Cila la strada si semplifica ulteriormente. Il modulo, infatti, può essere autocompilato indicando i lavori da eseguire con una breve descrizione e senza allegare documentazioni grafiche. Al termine dei lavori, poi, non è prevista neanche la consegna della Segnalazione certificata di agibilità (Sca). Inoltre se i lavori realizzati dovessero risultare differenti da quelli dichiarati nella Cilas, sarà comunque possibile integrare la documentazione in seguito. Vale anche la pena di sottolineare che questo modello unico è valido in tutta Italia, ma è ammesso solo per il Superbonus 110%.
LE TRE OPZIONI
PER IL BONUS
Il Superbonus, è bene ricordarlo, è una detrazione sulle spese per chi effettua lavori di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei condomini o abitazioni singole. Chi sceglie di usare la detrazione Irpef, deve sostenere il costo totale dei lavori e poi ricevere indietro il 110% di quanto speso attraverso uno sconto annuale sulle tasse (che dura 5 anni). Lo sconto in fattura, invece, è vincolato alla disponibilità della ditta ad anticipare i costi. Con questa opzione le spese vengono anticipate dall’impresa, che poi chiede la restituzione del 110% mediante credito d’imposta. La terza strada riguarda la cessione del proprio credito ad una banca, un istituto finanziario o di credito. Può essere richiesta sia dal proprietario dell’immobile che dalla ditta che ha in carico i lavori (se anticipa i costi).
I LAVORI
CONSENTITI.
Il regolamento del Superbonus distingue tra lavori trainanti e lavori trainati. I primi sono gli interventi principali (adeguamento sismico, cappotto termico, sostituzione degli impianti di riscaldamento), di cui almeno uno deve essere realizzato per avere diritto anche ai finanziamenti per lavori aggiuntivi (i trainati). Questi possono riguardare la sostituzione degli infissi, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione di pannelli fotovoltaici e di stazioni di ricarica per veicoli elettrici.
INFINE
TUTTE LE SCADENZE
Al momento, il quadro delle scadenze relativo al Superbonus è questo: il 30 giugno 2023 per le case popolari (Ater), che potranno far slittare la scadenza al 31 dicembre 2023 se avranno effettuato almeno il 60% degli interventi programmati entro il termine fissato a giugno; 31 dicembre 2022 per i condomini ai quali non è richiesto di dimostrare lo stato di avanzamento dei lavori; 30 giugno 2022 per gli edifici unifamiliari; 30 giugno 2022 per i condomìni che hanno un unico proprietario e sono composti massimo da quattro unità immobiliari. Anche in quest’ultimo caso, la scadenza può slittare al 31 dicembre 2022 se entro fine giugno sarà stato realizzato il 60% di lavori.