Le lecca il viso dopo la lite negoziante condannato

30 Agosto 2016

Aggredisce in strada la titolare di una copisteria che gli fa concorrenza La Cassazione conferma i 15 mesi di carcere: «Ha leso la libertà sessuale»

PESCARA. È finita per decisione della Cassazione con una condanna a un anno e tre mesi di reclusione per minaccia e violenza sessuale la singolare aggressione di un commerciante di Pescara di 42 anni nei confronti di una rivale che gli faceva concorrenza. Al culmine dell’ennesima lite avvenuta in pieno giorno su un marciapiedi, davanti a più testimoni, l’uomo oltre a minacciare la donna di ammazzarla e di farle chiudere l’attività, le aveva palpato i seni e le aveva dato una «leccata repentina» – così è scritto negli atti giudiziari – dal mento al naso. L’imputato e la vittima, una donna romena, sono titolari in città di due copisterie per supporti informatici. L’episodio risale al gennaio del 2009.

Ad avviso della Cassazione è da punire anche l’uso di «una qualsiasi energia, anche di ridottissime proporzioni, prodotta dal movimento corporeo che attinge una persona senza consenso o a sua insaputa per impedirne il dissenso», come nel caso della leccata «fraudolenta». Senza successo, l’imputato ha sostenuto di non voler soddisfare i suoi impulsi sessuali, visto che il fatto era accaduto davanti ai rispettivi partner, ma di voler mortificare la concorrente. Ma per i supremi giudici, a far scattare la condanna è sufficiente che ci sia «coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente, sicché non è necessario che tale atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri» di chi lo compie. La libertà sessuale, sottolinea la Cassazione, rientra nella libertà personale comprendente «anche e soprattutto il diritto della libera autodeterminazione sessuale, come potere di disporre della propria persona e del proprio corpo, senza che siano ammesse intrusioni non consentite, una specie di noli me tangere, ossia un divieto assoluto di intromissione nella sfera intima, sessuale, della persona, che si traduce nella proibizione di qualsiasi intrusione corporale senza consenso».

In primo grado, nel dicembre 2011, l’uomo era stato condannato dal tribunale di Pescara a una pena maggiore, ma poi, nel 2013, la Corte d’appello dell’Aquila nel 2013 gli aveva concesso le attenuanti generiche. Sebbene la violenza sessuale commessa in questa vicenda rientri nei casi meno gravi, la Cassazione – sentenza 35591 depositata ieri dalla Terza sezione penale – ha escluso che agli abusi meno violenti e invasivi possa essere concessa l’applicazione della depenalizzazione introdotta dalla legge sulla particolare tenuità del fatto.