Le novità del Superbonus 110%: ora è più facile far partire i lavori

18 Agosto 2021

Il modello Cila snellisce i passaggi per gli interventi sui condomini e le abitazioni indipendenti

L’introduzione del modello unico Cila ha semplificato il processo burocratico per l’inizio dei lavori a casa, sfruttando il Superbonus 110%. Nel primo anno di vita del nuovo incentivo, soprattutto chi possiede case indipendenti ha approfittato del contributo, ma tra luglio e agosto 2021 c’è stato un incremento anche per quanto riguarda gli interventi sui condomini.
LA NOVITÀ. Sono diverse le ragioni per cui questo è avvenuto. Nonostante nei condomini il processo decisionale sia più macchinoso, la rimozione dell’ostacolo più complesso, per questo tipo di interventi, sta svolgendo un ruolo decisivo. È stata modificata, infatti, la norma che richiedeva un’attestazione di doppio stato legittimo (cioè di conformità alle norme urbanistiche) dell’edificio e delle singole unità immobiliari, per dare il via ai lavori. Una certificazione difficile da ottenere soprattutto per gli edifici più vecchi, costretti a reperire la documentazione originaria negli uffici comunali.
LA CILA. Adesso, invece, basta inviare al Comune un modulo di Comunicazione di inizio lavori asseverata (in gergo tecnico Cila) da un tecnico abilitato, senza l’attestazione di stato legittimo. Questo nuovo documento può essere utilizzato per diversi interventi strutturali, ad eccezione di quelli che prevedono la demolizione di un edificio. Non sarà più necessaria, dunque, la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Il modulo della Cila può essere scaricato dal sito della Funzione pubblica (www.funzionepubblica.gov.it) e va compilato in tutte le sue parti. Per facilitare la compilazione, è inclusa anche una tabella riepilogativa degli allegati che illustra i casi di lavori più complessi.
COME FUNZIONA. Il tecnico, incaricato della redazione della Cila, dovrà indicare gli estremi del titolo abilitativo, che permetteva la costruzione dell’edificio, se l’edificazione è avvenuta a partire dal 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge che ha introdotto l’obbligo di licenza edilizia. Se l’edificazione è antecedente al 1° settembre 1967, basterà semplicemente segnalarlo. Le opere si possono descrivere in maniera sintetica, senza allegare prospetti, e, nel caso di variazioni in corso d’opera, è sufficiente comunicarle alla fine dei lavori. Come ulteriore semplificazione, è stato introdotto un modulo unico della Cila, e valido per tutta Italia: prima, infatti, la modulistica cambiava a seconda delle regioni.
LE TRE OPZIONI PER IL BONUS. Il Superbonus, è bene ricordarlo, è una detrazione sulle spese sostenute per chi effettua interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei condomini o abitazioni singole. Chi sceglie di usare la detrazione Irpef, deve sostenere il totale dei costi dell’intervento edilizio, per poi ricevere indietro il 110% di quanto speso attraverso uno sconto annuale sulle tasse da pagare (che dura 5 anni). Lo sconto in fattura, invece, è vincolato alla disponibilità della ditta ad anticipare i costi. Con questa opzione le spese vengono anticipate dall’impresa, che poi chiede la restituzione del 110% mediante un credito d’imposta.
La terza opzione riguarda la cessione del credito: è possibile, infatti, cedere il proprio credito con lo Stato a una banca, un istituto finanziario o di credito. Può essere richiesta sia dal proprietario dell’immobile che dalla ditta che ha in carico i lavori (se anticipa i costi).
LAVORI CONSENTITI. Il regolamento del Superbonus, inoltre, distingue tra lavori trainanti e lavori trainati. I primi sono gli interventi principali (adeguamento sismico, cappotto termico, sostituzione degli impianti di riscaldamento), dei quali almeno uno deve essere realizzato, affinché si possa avere diritto anche ai finanziamenti per lavori aggiuntivi (trainati). Questi ultimi, invece, possono riguardare la sostituzione degli infissi, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione di pannelli fotovoltaici e di stazioni di ricarica per veicoli elettrici.
I RISCHI. In alcuni casi, il Superbonus può essere anche revocato: ad esempio, se non viene presentata la Cila, se vengono realizzati interventi in difformità da quanto dichiarato nella Cila, se mancano dei dati sul titolo abilitativo o sull’epoca di costruzione, ma anche in caso di false dichiarazioni.
TUTTE LE SCADENZE. Al momento, il quadro delle scadenze relativo al Superbonus è questo: 30 giugno 2023 per gli istituti case popolari (Ater), che potranno però far slittare la scadenza, al 31 dicembre 2023, se avranno effettuato almeno il 60% degli interventi programmati entro il termine fissato a giugno; 31 dicembre 2022 per gli edifici condominiali ai quali non è più richiesto di dimostrare lo stato di avanzamento dei lavori del 60%; 30 giugno 2022 per gli edifici unifamiliari; 30 giugno 2022 per gli edifici condominiali che hanno un unico proprietario e sono composti massimo da quattro unità immobiliari. Anche in quest’ultimo caso, la scadenza può slittare al 31 dicembre 2022, se entro fine giugno sarà stato realizzato il 60% dei lavori.
LE PROROGHE. La volontà del governo, però, è di disporre una proroga per tutto il 2022, riservata a tutte le tipologie di edifici e non solo usando la detrazione Irpef, ma anche attraverso lo sconto in fattura e la cessione del credito.
LE ALTRE NOVITÀ. Oltre alla nuova Cila, il decreto Semplificazioni ha introdotto delle novità anche per il cappotto termico, il cordolo antisismico e i pannelli fotovoltaici. Il cappotto e il cordolo potranno andare in deroga alle distanze minime tra edifici previste per legge. Riguardo ai tetti fotovoltaici, è stato chiarito che si potranno installare pannelli anche nei centri storici. Potranno, infatti, essere disposti nelle Zone A, che i Comuni hanno individuato successivamente al 1968, purché si tratti di pannelli integrati, non riflettenti, e che non snaturino il paesaggio. Un'ulteriore chiarimento riguarda i casi di violazione. Quelle “meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo” non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali, limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso di violazioni rilevanti, ai fini delle erogazioni del bonus, la decadenza del beneficio si applica solo al singolo intervento oggetto di irregolarità.