Le regole in vigore: ci si crema così
La legge della Regione Abruzzo numero 41/2012 regolamenta la pratica della cremazione. Questi i punti principali. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del...
La legge della Regione Abruzzo numero 41/2012 regolamenta la pratica della cremazione. Questi i punti principali. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta dei parenti. La legge prevede l’istituzione presso ogni Comune del registro per la cremazione nel quale
sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria che, a richiesta, può essere consegnata ai parenti per la conservazione in cimitero (anche all’interno di luculi e tombe assieme a congiunti tumulati), per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
La dispersione può avvenire in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura e in aree private. La dispersione delle ceneri in natura è consentita in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi; nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva; nei fiumi; in mare; in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi; negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti. Al di fuori dei cinerari comunali previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.

