«Marsilio non poteva decidere»

17 Gennaio 2021

Portò l’Abruzzo dal rosso all’arancione, il Tar dà ragione a Speranza

L’AQUILA. Con la sua ordinanza, la numero 106 del 6 dicembre scorso, portò l’Abruzzo dalla fascia rossa a quella arancione scatenando la reazione del ministro della Salute, Roberto Speranza e innescando un ricorso al Tribunale amministrativo regionale firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e dallo stesso ministro contro Regione Abruzzo per l’annullamento di quell’atto. La fuga in avanti che Marsilio motivò sulla base di principi dettati dal buon senso, non essendo più l’Abruzzo di fatto in quel periodo regione da zona rossa, divenne un caso nazionale. Che ieri mattina ha trovato risposta nella sentenza del Tar Abruzzo firmata dal presidente, Umberto Realfonzo.
Sono poche pagine con concetti essenziali che riassumono semplicemente in due frasi, La prima è che Marco Marsilio non poteva decidere una misura meno drastica di quella disposta dal ministro. La seconda, che peraltro motiva l’attualità della sentenza nonostante che la materia del contendere sia cessata, è che l’Abruzzo rischiava di diventare un esempio da emulare dalle altre Regioni scontente. Ma entriamo nel merito. «Il punto fondamentale ai fini del contendere va identificato nel ricordato precetto per cui la Regione può solo introdurre misure derogatorie più restrittive rispetto a quelle disposte dal Governo dandone semplicemente contestuale informazione al ministro della Salute», scrive il giudice. «In sostanza, le Regioni possono autonomamente adottare provvedimenti derogatori ma solo in senso più restrittivo in presenza di specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario», ribadisce il Tar. «Nel caso contrario gli eventuali ampliamenti migliorativi necessitano comunque il formale atto d’intesa con il ministero della Salute». Che evidentemente non c’è stato. «Nel caso in esame», infatti conferma il giudice, «pur in presenza di un trend di miglioramento dei contagi, il provvedimento impugnato è illegittimo solo perché, essendo ampliativo delle possibilità di interazioni fisiche tra le persone, è stato adottato in assenza del necessario presupposto di legge della “previa intesa con il ministero della Salute». E infine il rischio d’emulazione: «Nel caso in esame (...) dev’essere riconosciuto ancora sussistente all’attualità l’interesse processuale alla rimozione del provvedimento collegato con il rischio di atti emulativi di altre Regioni, che potrebbero ostacolare il ruolo istituzionale del Governo nel controllo unitario della crisi pandemica». (l.c.)