Mutui case, chi resta fuori dalla moratoria

Le famiglie che hanno acquistato l’immobile dopo marzo 2019 e chi ha attivato il Fondo di garanzia
PESCARA. Della sospensione delle rate dei mutui prima casa non potranno usufruire le giovani coppie che hanno attivato il Fondo nazionale di garanzia per accedere al finanziamento e le famiglie che hanno acquistato la propria abitazione dopo marzo 2019. Sono queste le limitazioni della misura di sostegno contenuta nel decreto Cura Italia. È quanto emerge dall’esame del decreto attuativo del ministero dell’Economia sui nuovi requisiti per la sospensione delle rate, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 marzo, e dal nuovo modulo per presentare domanda. Per l’accesso alla moratoria è richiesto che «il mutuo sia in ammortamento da almeno un anno», e che «per la stipula non si abbia usufruito di agevolazioni pubbliche». Restano tagliati fuori, dunque, tutti quelli che hanno stipulato contratti di mutuo con garanzia Consap a partire dal dicembre 2014 e quelli che hanno avuto accesso al finanziamento dopo marzo 2019. È stato eliminato il tetto Isee di 30mila euro. Restano validi gli altri requisiti, ovvero che «l’immobile oggetto del mutuo sia identificabile come prima casa», che «il mutuo non sia di importo superiore ai 250mila euro» e che «l’immobile non debba rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».
I BENEFICIARI. Il decreto Cura Italia prevede che la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima di sei mesi, se la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi; dodici mesi, se la sospensione o riduzione si prolunga tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi e diciotto mesi, se la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro supera i 303 giorni lavorativi consecutivi. Il richiedente deve allegare all'istanza di accesso al Fondo la copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito o la dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non riconducibili alla responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.
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