Ora il sistema è proporzionale con il premio di maggioranza

20 Ottobre 2022

L’AQUILA. La legge regionale abruzzese (la numero 9 del 2 aprile 2013) riprende in alcune linee generali la legge Tatarella, che regola le elezioni in diverse regioni italiane. Prevede l’elezione...

L’AQUILA. La legge regionale abruzzese (la numero 9 del 2 aprile 2013) riprende in alcune linee generali la legge Tatarella, che regola le elezioni in diverse regioni italiane. Prevede l’elezione diretta del presidente della giunta e del consiglio. La riforma del 2013 ha abolito voto disgiunto e listino. Dal 2018 è stata introdotta la preferenza doppia di genere. Il sistema di elezione del consiglio è un proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione di liste del presidente eletto. Il premio porta alla coalizione vincitrice, in automatico, almeno il 60% dei seggi del consiglio, che si sommano al seggio assegnato di diritto al presidente (e al candidato sconfitto). La prima coalizione guadagna 18 seggi su 31 disponibili. La soglia di sbarramento è al 4% per le liste da sole e per le coalizioni, mentre è al 2% per le liste coalizzate. Le circoscrizioni sono quattro: L’Aquila, Pescara, Teramo (eleggono 7 consiglieri ciascuna) e Chieti (ne elegge 8). La ripartizione dei seggi avviene prima su base regionale e poi nelle circoscrizioni, sulla base dei risultati di ciascuna lista in ogni provincia.