Pagamenti con il pos, torna l’obbligo per le tabaccherie

Impossibile rifiutare carte di credito e bancomat per sigarette e francobolli
PESCARA. L’agenzia delle Dogane ha cancellato l’esenzione dall’obbligo sui pagamenti elettronici su sigarette e marche da bollo introdotta a ottobre dell’anno scorso. Per effetto del dietrofront, nelle circa 50mila tabaccherie italiane – e dunque anche nelle circa 1.700 rivendite abruzzesi tra ordinarie (quelle che espongono il numero della concessione sull’insegna a T) e speciali (cioè ubicate in porti, aeroporti, stazioni, aree di servizio, ma anche caserme e istituti di pena) – tornano le sanzioni per gli esercenti che non autorizzano la transazione con carta di credito, bancomat o altri strumenti digitali. La decisione nasce dalle condizioni dinamiche del mercato di questo tipo di pagamenti che prevedono il rimborso delle commissioni per importi inferiori ai 10 euro.
il dietrofront
Cancellata, dunque, l'esenzione introdotta dall’ente stesso il 25 ottobre scorso. L’agenzia guidata dallo scorso gennaio da Roberto Alesse ha reintrodotto l’opzione dei pagamenti elettronici per l’acquisto di alcuni prodotti nelle tabaccherie, da sigari e sigarette al tabacco sfuso, dai francobolli alle marche da bollo di qualsiasi cifra: i clienti, quindi, possono effettuare la transazione con carte di credito, bancomat o altri pagamenti elettronici. Oltre alla vendita di sigarette, francobolli postali e marche da bollo per documenti, le tabaccherie fungono da rivenditori ufficiali di gratta e vinci, lotto e giochi di scommesse.
Cosa cambia
Per i prodotti di tabaccheria l’esercente è obbligato a fornire al cliente il Pos come alternativa all’uso del contante. L’assenza di deroghe ha spianato la strada al ritorno delle doppie sanzioni introdotte dal governo Draghi il 30 giugno di un anno fa e non modificate dal governo Meloni. Il rifiuto all’uso dei pagamenti elettronici comporta una sanzione fissa di 30 euro, a cui si somma il 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento elettronico. Le dogane giustificano la reintroduzione dell’obbligo del dispositivo elettronico nelle tabaccherie con l’elevata dinamicità del mercato dei pagamenti digitali: a spingere l’agenzia all’inversione hanno contribuito i monitoraggi sulle tecnologie e sugli attori che erogano il servizio Pos, come gli intermediari bancari e finanziari. I pagamenti digitali non comportano oneri aggiuntivi per gli esercenti, per effetto di tariffe piatte a prescindere dal numero di transazioni operate e per la possibilità di rimborsi sulle commissioni anche per i pagamenti inferiori ai 10 euro. Secondo la determinazione delle dogane, «le soluzioni contrattuali presenti sul mercato permettono di superare la criticità a suo tempo rappresentata dagli operatori».
i soggetti sanzionabili
Dal 30 giugno 2022, in Italia, gli esercenti attività possono subire sanzioni nel caso in cui dovessero rifiutare il pagamento tramite Pos di beni e servizi. La sanzionabilità per il rifiuto al pagamento con Pos, quando è nata, riguardava la generalità delle partite Iva. Quindi: commercianti, artigiani, liberi professionisti (commercialisti, avvocati), tassisti, tabaccai, venditori ambulanti, attività ricettive (ristoranti, alberghi). Successivamente, l’Agenzia Dogane e Monopoli, con la determina del 25 ottobre 2022, precisava che non erano da considerarsi sanzionabili per il rifiuto del Pos i tabaccai con riferimento alla vendita di generi di monopolio, valori postali e valori bollati. Stessa regola anche per chi avesse solo il patentino per la vendita di questi beni. Il tabaccaio poteva rifiutare il pagamento con Pos per le sigarette. Per contro era sanzionabile se avesse rifiutato il pagamento con Pos per l’acquisto di caramelle e altro. Ora le cose cambiano. Dal 26 giugno i tabaccai sono sanzionabili se rifiutano il Pos anche per la vendita di generi di monopolio, di valori postali e valori bollati. Per i rifiuti precedenti questa data, invece, non scatteranno sanzioni. (u.c.)
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