Palazzi e piazze, il Tar boccia il Comune

22 Luglio 2014

Sentenza annulla i prezzi imposti dall’amministrazione per le monetizzazioni e dà ragione al costruttore Chiavaroli

MONTESILVANO. Tutto da rifare per gli uffici del settore urbanistica alle prese con la monetizzazione degli standard nell’ambito del Decreto sviluppo. Il Tar di Pescara ha accolto il ricorso della società Sirio Srl, che fa capo alla ditta di costruzioni Chiavaroli, attraverso il quale si chiedeva l’annullamento della delibera di consiglio 127 del 25 ottobre 2013 sulla ristrutturazione e ampliamento del fabbricato di corso Umberto che ospitava il liceo D’Ascanio. In particolare a essere contestata è la formula utilizzata per la monetizzazione degli standard che prevede non solo il valore delle aree secondo le tariffe in vigore dal 2009, ma anche il costo dell’infrastruttura da realizzare e l’onere per la progettazione. Vale a dire che se colui che amplia un fabbricato non ha la possibilità, per mancanza di spazio, di realizzare anche piazze o parcheggi previsti per legge, può corrispondere al Comune la somma per realizzare gli standard altrove. Nel caso della Sirio l’importo da corrispondere al Comune per la monetizzazione di 913 metri quadrati di standard era stato quantificato in 236.800 euro, frutto della somma di 152,74 euro al metro quadrato per le aree, 96,90 per la realizzazione degli standard e 9,70 per la progettazione. La delibera – contestata dall’allora consigliera di maggioranza Deborah Comardi che aveva lanciato un grido d’allarme contro un’ennesima stangata per il settore edile – è stata, dunque, annullata dal Tar secondo cui il Comune può chiedere solo l’importo relativo all’acquisto delle aree. Ma non solo. Secondo i giudici «nella quantificazione di tale monetizzazione il Comune deve effettuare in concreto (e non in astratto come sembra abbia fatto nel caso in esame) un calcolo preciso di tutte le spese che dovrebbe sopportare per acquisire sul libero mercato delle aree equivalenti». I giudici escludono, infine, tra le possibilità per l’individuazione delle aree il ricorso all’esproprio dei beni che penalizzerebbe dei privati per agevolarne altri. Questo significa che se fino ad oggi sono state utilizzate le tariffe elaborate nel 2009 (con relativo aumento Istat), d’ora in poi bisognerà effettuare una stima attendibile per ogni singolo caso specifico. E ciò non toglie che la ditta Chiavaroli si ritrovi a pagare, paradossalmente, un importo superiore a quello stabilito dalla delibera di cui ha chiesto l’annullamento.

A dirsi perplesso davanti alla decisione del Tar è il dirigente all’Urbanistica Bruno Celupica secondo il quale si è di fronte a «una sentenza che non soddisfa gli interessi di nessuno e crea incertezza e ritardi nell’esamina dei progetti di ampliamento». Ricordando che le tariffe del 2009 sono già correttamente applicate in casi diversi dal Decreto sviluppo e che a questi importi sono stati aggiunti anche i costi per la realizzazione delle opere «per evitare che le opere non rimanessero solo dei sogni ma diventassero realtà, considerato che il pubblico, con le proprie risorse, non avrebbe potuto mai realizzare dette opere», Celupica evidenzia anche che la stima da effettuare per ogni caso specifico porterà costi aggiuntivi e tempi più lunghi. Il dirigente si chiede, infine, «dove prenderà i soldi l’amministrazione comunale per fare queste opere? Continueranno quindi a esserci tante aree degradate piene di sterpaglie», conclude Celupica, «che non potranno essere nemmeno pulite per carenza di fondi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA