Palazzo City, il Tar dà ragione alle imprese

Uffici regionali, cancellata la decisione del Comune di risolvere il contratto con Iniziative Immobiliari
PESCARA. I giudici del Tar Abruzzo segnano un punto importante in favore della società Iniziative Immobiliari Abruzzesi contro il Comune di Pescara, in relazione alla tanto discussa realizzazione della City: il centro di raccolta di tutti gli uffici amministrativi della Regione Abruzzo che stava nascendo lungo la Tiburtina e che è finito al centro di una inchiesta penale che dovrebbe definirsi il prossimo 8 gennaio.
Al centro del contendere la risoluzione del contratto per inadempimento in relazione alla convenzione urbanistica in base alla quale la società immobiliare avrebbe dovuto realizzare opere di urbanizzazione (per un totale di 1.105.000 euro), realizzate soltanto in parte secondo il Comune. Nel rigettare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione (ampiamente motivata dai giudici amministrativi), il Tar ha riconosciuto nel merito la fondatezza del ricorso della società immobiliare che fa capo a un gruppo di imprenditori con Marco Sciarra in testa: «Il ricorso è fondato e va accolto», scrivono i giudici, «risultando condivisibili le censure proposte quanto alla non imputabilità alla società ricorrente del ritardo delle opere di urbanizzazione concordate». E il Tar sottolinea come la società ricorrente abbia documentato, alla data del 2 novembre 2011, come i lavori non siano stati sospesi immotivatamente, ma per ragioni dovute a «cause impreviste e imprevedibili». E queste sono fondamentalmente due: la necessità di predisporre una variante in corso d'opera per la ricognizione e modifica di parte della rete fognaria per interventi di miglioramento determinati da esigenze sopravvenute; e il procedimento penale che era in corso. La società ottiene una prima proroga di sei mesi poi allargata a tre anni. «Posto che sulla base della citata proroga, il termine di ultimazione dei lavori veniva a scadere in data 6 ottobre 2016», scrivono i giudici, «è da evidenziare che prima della relativa decorrenza, la società ricorrente richiedeva un incontro formale rappresentando le intervenute dimissioni del Rup e la necessità di rivalutare le scadenze dei titoli rilasciati, anche alla luce di quanto emerso dalla consulenza tecnica svolta nel giudizio penale». Successivamente la società chiedeva un'altra proroga triennale anche perché dai colloqui avuti con l'autorità giudiziaria «era emersa la concreta possibilità di una richiesta di sequestro laddove, portandosi avanti i lavori, si ravvisasse l'ipotesi di progressione del reato». Circostanza confermata da una relazione della squadra mobile. «Dalla richiesta di rinvio a giudizio», aggiungono i giudici, «si ricava, evidentemente, la contestazione di un reato di concorso in abuso d'ufficio a carico, tra gli altri, degli amministratori comunali e dei legali rappresentanti della società ricorrente. Sulla base di tali premesse il Comune di Pescara, lungi dal pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della proroga richiesta sin dal mese di settembre 2016, con comunicazione di avvio del procedimento, comunicava l'intenzione di addivenire alla risoluzione contrattuale della convenzione, che veniva poi deliberata il 29 novembre 2017».
«La motivazione del provvedimento impugnato», concludono i giudici, «risulta evidentemente inficiata dai lamentati vizi di illogicità e contraddittorietà poiché attestata sulla scadenza del termine di esecuzione dei lavori, in pendenza di una richiesta di proroga mai definita e senza palesare le ragioni per cui un'eventuale ulteriore proroga non poteva essere concessa».
I giudici poi bacchettano il Comune di Pescara sulla riscossione della polizza fideiussoria: «All'accertamento dell'insussistenza dei presupposti del grave inadempimento addebitato alla ricorrente, consegue altresì la caducazione, per sopraggiunta inefficacia, dell'escussione della polizza fideiussoria relativamente alle opere di urbanizzazione mancanti». (m.cir.)

