Pescara

Palazzo di 6 piani a rischio crollo a Pescara: 24 famiglie restano fuori casa

3 Giugno 2025

Scontro giudiziario attorno all’immobile. Anche per il Consiglio di Stato è legittima l’ordinanza di inagibilità firmata dal sindaco Masci. Decisivi i controlli dei vigili del fuoco e una perizia privata: «Materiali scadenti e fondazioni rigide»

PESCARA. Sono fuori casa dal 29 novembre del 2023: quel giorno il sindaco Carlo Masci di Forza Italia ha firmato un’ordinanza per dichiarare l’inagibilità di un palazzo di 6 piani e disporre lo sgombero dei residenti e la demolizione dell’edificio. A distanza di un anno e mezzo, lo scontro giudiziario sul condominio a rischio crollo in via dei Marsi 28, a Porta Nuova, partorisce una verità: quell’ordinanza è legittima, dice il Consiglio di Stato. «La situazione di pericolo emergente dagli accertamenti istruttori», recita la sentenza, «era tale da non consentire di adottare misure meno invasive, che in relazione al paventato rischio sarebbero dunque state inidonee a preservare il bene (tutela della pubblica incolumità) oggetto di tutela». E come in un gioco dell’oca, si torna indietro alla casella di partenza e cioè alla situazione del 29 novembre di due anni fa: le 24 famiglie proprietarie degli appartamenti devono restare ancora fuori casa. Ma se prima ci sarebbe stata la possibilità di accedere al Superbonus 110%, adesso è impossibile e le scelte sono due: demolire e ricostruire o consolidare le fondazioni.

L’ORDINANZA CONTESTATA L’ordinanza di sgombero di Masci si basa sui controlli eseguiti dal vigili del fuoco i 9 novembre 2022 che avevano accertato «un quadro fessurativo che, seppur non indicativo di condizioni di pericolo imminente, non consente di escludere possibili evoluzioni negative nel tempo». E ancora, «in attesa di lavori, è altresì necessario, a tutela dell’immobile, porre la struttura sotto costante monitoraggio, anche strumentale». E poi un’altra perizia, stavolta privata, aveva spiegato nel dettaglio i motivi di pericolosità: «Le analisi tecniche sulla qualità scadente dei materiali di costruzione, la disomogeneità strutturale dell’edificio, la presenza di fondazioni diverse e scarsamente irrigidite sul piano fondale complessivo, la presenza di terreni geologici scadenti, l’esposizione al rischio di liquefazione, la presenza di un quadro fessurativo diffuso coinvolgente sia le strutture portanti che quelle secondarie, l’assenza dei progetti strutturali, la classificazione sismica dell’edificio peggiore possibile, la perdita economica maggiore possibile in caso di sisma di progetto, l’amplificazione sismica locale che aumenta sensibilmente la pericolosità sismica di base, non lasciano alcun dubbio che da un punto di vista tecnico solo l’intervento di demolizione e ricostruzione può garantire un adeguato grado di sicurezza generale».

RICORSI INCROCIATI Secondo una parte dei residenti, però non ci sarebbe stato un rischio imminente e per questo, sostenendo la tesi di un presunto «eccesso di potere» del Comune, hanno impugnato l’ordinanza al Tar. Ma il Tar ha bocciato quel ricorso. E anche il Consiglio di Stato si allinea affermando che ci sono tutti i presupposti per firmare un’ordinanza «contingibile e urgente»: «Può senz’altro affermarsi la sussistenza di un pericolo imminente per la pubblica incolumità, tale da non consentire di agire con i rimedi ordinari». «il pericolo c’è» Un altro passaggio chiave della sentenza di secondo grado è questo: «Non rileva la circostanza che la paventata situazione di pericolo non si sia concretizzata nel corso del tempo, in quanto la finalità che la suddetta normativa mira a realizzare è quella di scongiurare un pericolo imminente e irreparabile, allorquando le emergenze fattuali lo facciano verosimilmente presagire, secondo un giudizio di scienza e prudenza. E nella fattispecie in esame, le suddette relazioni istruttorie dei vigili del fuoco e dello studio tecnico Rete Het erano tali da non consentire di “escludere il cedimento o fenomeni di collasso strutturali incontrollati, anche parziali, a seguito di eventi sismici o per altri fenomeni sia naturali che antropici”».