Palestre, cinema e discoteche Dal 28 le domande per i fondi

1 Dicembre 2021

Contributi per chi è rimasto fuori dai sostegni. Nell’elenco anche i titolari di piscine

I titolari di discoteche, sale da ballo, night-club, cinema, palestre e piscine potranno richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal Governo per il periodo di chiusura delle attività a causa della pandemia. Si tratta del contributo cosiddetto "perequativo" previsto dal decreto Sostegni bis: il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha firmato il provvedimento che definisce il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio.
Le istanze potranno essere presentate fino al 28 dicembre prossimo.
I BENEFICIARI.
I contributi a fondo perduto riguardano, in particolare i titolari di quelle attività rimaste, finora, fuori da qualsiasi beneficio, pur avendo subìto perdite pesanti: dalle discoteche ai cinema, dai teatri alle palestre e le piscine rimaste chiuse per effetto delle restrizioni introdotte per contrastare la pandemia da Covid-19.
«È stato approvato il modello e sono stati stabiliti i termini di presentazione delle istanze con un provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini», fa sapere la stessa Agenzia delle Entrate, «che dà attuazione operativa al decreto del ministero dello Sviluppo economico siglato dal ministro, Giancarlo Giorgetti e dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco».
COME FARE RICHIESTA.
Le domande potranno essere presentate all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, fino al 28 dicembre 2021. Due le tipologie di contributo previste nel decreto Sostegni bis per queste categorie di esercenti: il primo incentivo, fino a 25mila euro, riguarda discoteche, sale da ballo, night-club, cinema, palestre e piscine che risultavano chiuse al 23 luglio 2021 (con Partita Iva attivata in data precedente) per effetto delle disposizioni di contenimento dell'epidemia da Covid-19.
A ciascun beneficiario spetterà un contributo di pari entità, che sarà calcolato sulla base del numero totale dei richiedenti, fino a un massimo di 25mila euro per destinatario. Il secondo contributo spetta, in misura variabile da 3mila a 12mila euro e dipende dal livello di ricavi del richiedente, dalla disponibilità di risorse e dall'ammontare complessivo delle richieste ammissibili. Il tetto massimo, in questo caso, è di 12mila euro.
COSA INDICARE.
Nella domanda vanno indicati, oltre ai dati anagrafici, il settore di attività, il non essere un soggetto escluso, la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta e ottenere il versamento diretto della somma e l’Iban del conto corrente intestato al soggetto che richiede il contributo.
Inoltre, occorre riportare alcune informazioni utili al calcolo del contributo: l’indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni bis sono inferiori o uguali a 100mila euro, tra i 100mila e i 400mila euro, superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro, tra 1 milione e 5 milioni di euro o compresi tra 5 e 10 milioni di euro.
Vanno indicati, infine, il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
REQUISITI PER AVERLO.
Il contributo a fondo perduto è destinato a tutte le attività operative in diversi settori dallo svago al benessere, dallo sport all'intrattenimento.
In via esemplificativa, si tratta della gestione di cinema, musei, piscine, palestre, parchi di divertimento, l'organizzazione di feste e cerimonie, ma c'è un requisito da rispettare per ottenere l'indennizzo dello Stato. Le attività devono essere rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021; inoltre, alla data del 26 maggio 2021, dovevano svolgere già in via prevalente l'attività, con partita Iva attivata in data precedente.
«I contributi riconosciuti verranno accreditati direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell'istanza oppure mediante riconoscimento di credito d'imposta», ribadisce l'Agenzia delle entrate, «prima di effettuare l’accredito verranno effettuati una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e quelli a disposizione dell'Anagrafe tributaria, al fine di individuare eventuali anomalie e incoerenze che potrebbero determinare lo scarto della richiesta».
ACCREDITO DEL CONTRIBUTO. L'erogazione del contributo, come si diceva, sarà effettuata, in base alla scelta del richiedente, mediante riconoscimento di credito d’imposta o accredito sul conto corrente indicato nell’istanza.
La domanda va inviata, anche da un intermediario delegato alla consultazione del cassetto fiscale o provvisto di specifica delega, utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. In caso di errore, sempre entro il 28 dicembre, sarà possibile presentare una nuova istanza sostitutiva oppure una rinuncia al contributo precedentemente richiesto. È disponibile online sul sito internet dell'Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, anche la nuova guida che con esempi specifici di calcolo, che aiuta ad orientarsi tra le istruzioni e le regole da seguire per l'utilizzo del contributo perequativo.