Pescara torna alle urne, il costituzionalista Orrù: «Il prossimo sindaco in carica solo fino al 2027»

Parla il docente, ordinario all’università di Teramo: «Il voto parziale non cambia i tempi, la fusione dei tre Comuni implica anche la fine del mandato»
PESCARA. «Non si crea una situazione ex novo». Da questo presupposto giuridico muove l’analisi del costituzionalista Romano Orrù, ordinario all’università di Teramo, chiamato dal Centro a fare chiarezza sul voto a Pescara. Tra ripetizione parziale delle elezioni, durata del mandato e futuro della Nuova Pescara, Orrù ricostruisce confini e limiti dell’intervento del Tar e del Consiglio di Stato, smontando slogan e letture politiche e riportando il dibattito sul piano del diritto e dei principi costituzionali.
Professore, il sindaco vincitore delle prossime elezioni resterà in carica per cinque anni o la scadenza della Nuova Pescara cambierà la tempistica?
«Il punto da cui muovere è che il voto di ripetizione richiesto dal giudice amministrativo e limitato alle sezioni oggetto di annullamento (ridotte ora a 23), vale ad integrare i voti espressi nella stragrande maggioranza delle altre sezioni (pari a 147), ritenuti comunque validi e regolari. Di talché, in esito alla nuova (limitata) consultazione prevista per il prossimo mese di marzo non viene a determinarsi una situazione “ex novo”, come se la prima votazione non fosse mai avvenuta».
Quindi?
«Detto in altri e più diretti termini, la ripetizione del voto in alcune sezioni, in quanto operazione correttiva per completare la verificabilità del processo di voto originario non appare di per sé in grado di poter incidere sulla durata del mandato originario (che, è bene ricordarlo, risulta ab origine sostanzialmente dimezzato rispetto all’ordinaria durata quinquennale in forza del percorso di fusione per la “Nuova Pescara” delineato dalla legge regionale 13/2023). L’effetto integrativo delle votazioni già avvenute l’8 e 9 giugno 2024 non azzera il mandato in essere per avviarne uno nuovo, qualunque dovesse essere l’esito della prossima consultazione, vale dire di conferma del risultato già maturato al primo turno oppure di esigenza di indire il turno di ballottaggio. Più complessa, al momento, appare la valutazione circa l’idoneità della ripetizione parziale del voto di incidere sulla tempistica e sull’attuazione del progetto della Nuova Pescara, la fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore in un unico Comune, prevista, come accennato, dalla legge regionale 13/2023 per il 1° gennaio 2027 (data nella quale contestualmente si avrebbe l’estinzione dei preesistenti tre Comuni oggetto di fusione). La ripetizione (parziale) del voto che interessa il Comune di Pescara di per sé non modifica la data del 1° gennaio 2027 per l’istituzione della Nuova Pescara, tuttavia si deve tener conto del condizionamento di effetti giuridici e politici indiretti che potrebbero incidere sul percorso di fusione (dalle difficoltà connesse al periodo imposto all’amministrazione comunale pescarese nelle more della vicenda giudiziaria tra Tar e Consiglio di Stato di operare in regime “ordinaria amministrazione” e limitatamente agli atti urgenti e indifferibili a possibili tensioni politiche susseguenti al voto – tra e nelle forze politiche – che potrebbero ritardare decisioni operative concrete richieste per la migliore prosecuzione del processo di fusione). In sostanza, si tratta di valutazioni politiche che possono essere apprezzate dal legislatore regionale, il solo in grado in questa fase di posporre eventualmente la deadline per l’istituzione effettiva della Nuova Pescara».
Si parla di irregolarità e brogli, se fossero veri quali principi costituzionali verrebbero meno in una elezione?
«Nell’affrontare questo tema, di grande caratura giuridico-costituzionale, la premessa doverosa è che nella sentenza del Consiglio di Stato l’ipotesi dei brogli non trova accoglienza, nel senso che non risultano provati a mente del giudice amministrativo, anche solo indiziariamente, fenomeni distorsivi illeciti del voto di tipo doloso come ad esempio quello della scheda ballerina. E questo deve essere tenuto fermo fino ad eventuale evidenza contraria ad opera del giudice penale (attualmente ci sono solo delle indagini preliminari in tal senso avviate ex lege perché il Tar aveva trasmesso le carte anche alla Procura). Ciò posto è di tutta evidenza, come nel caso di brogli elettorali stricto sensu risulterebbero vulnerati gravemente (e probabilmente in maniera irrimediabile nella cornice di quello specifico procedimento elettorale) plurimi principi costituzionali che attengono all’intima essenza della democrazia rappresentativa nello Stato costituzionale di diritto (dal principio della sovranità popolare al principio della libertà ed eguaglianza del voto, dal principio di buon andamento dell’amministrazione al principio di libero accesso alle cariche elettive, per citarne solo alcuni). Nel caso in questione, il giudice amministrativo non ritiene si versi in una situazione di tal genere e ha ritenuto di dover tutelare ad un tempo legalità, salvaguardia della volontà espressa dal corpo elettorale e stabilità delle istituzioni».
Qual è la soglia entro cui le irregolarità compromettono il risultato elettorale?
«La risposta non è semplice o meccanica, la valutazione è non solo quantitativa, ma anche qualitativa e di tipo intrinsecamente giurisprudenziale, affidata caso per caso al giudice amministrativo chiamato a verificare la possibilità di armonizzare e di bilanciare interessi e valori diversi alla luce dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità».
Opposizione e maggioranza parlano di due diverse irregolarità: irregolarità formali e irregolarità sostanziali. Che differenza c’è tra queste?
«Al netto delle problematiche legate allo iato che si determina spesso tra il linguaggio comune e la semantica tecnico-giuridica, la differenza sembra riposare essenzialmente sulla differente visione connessa all’effetto complessivo prodotto dalle irregolarità, e dunque sulla sussistenza o meno della possibilità di poter individuare la genuina manifestazione di volontà del corpo elettorale. Identificazione dell’attendibilità del voto che può avvenire nel momento in cui irregolarità (formali) possono essere sanate (come nel caso attuale)».
Quando si verifica un caso di plichi manomessi durante le elezioni, la responsabilità di chi è: presidenti di seggio, Comuni, prefetture?
«Nell’ipotesi in cui fosse accertata la manomissione dolosa dei plichi, l’imputazione delle responsabilità non può che ricadere sugli autori della stessa (“la responsabilità penale è personale”, icasticamente sancisce l’articolo 27 della Costituzione)».
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