Prestiti da restituire in sei anni Ecco le regole e i limiti di accesso

10 Aprile 2020

Le garanzie statali assicurate da Sace e Fondo, prima circolare dell’Abi per istruire le banche Interessi minimi per finanziamenti fino a 25mila euro. Escluse le imprese classificate “sofferenti”

PESCARA. La corsa è ufficialmente iniziata con la “bollinatura” e quindi la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto liquidità: aziende, consulenti del lavoro e commercialisti sperano si tratti di una gara sui 100 metri e non di una prova a ostacoli o, peggio, di una maratona. Proviamo dunque a semplificare quali sono le immissioni d’ossigeno nel sistema economico nazionale e quali le procedure da seguire.
QUANDO SI INIZIA? La legge c’è. Ma i prestiti a garanzia statale non sono subito operativi. Ci vorrà qualche altro giorno ancora (dopo Pasqua) perché occorrono l’autorizzazione Ue, l’aggiornamento di alcune procedure interne di banche (ieri l’Abi ha girato una prima circolare agli associati) e Sace e, non ultimo, della piattaforma informatica del Fondo di garanzia.
QUALI PERCORSI. I canali principali per l’accesso al credito salva Italia sono due, come da direttive governative: la società pubblica Sace (parte di Cassa depositi e prestiti) in particolare per le imprese più grandi sia in termini di fatturato che di dipendenti, e il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Mediocredito centrale e ministero dello Sviluppo) che è invece destinato prevalentemente alle imprese fino a 499 dipendenti. A sua volta, per il canale Sace si prevedono tre fasce: la prima è la garanzia statale che copre il 90% del prestito per imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi: l’altra all’80% è rivolta a imprese con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5mila dipendenti in Italia; l’ultima copertura al 70% è per le imprese con fatturato oltre 5 miliardi. In tutti e tre i casi l’importo del prestito garantito non potrà essere superiore al maggiore di questi due elementi: 25% del fatturato 2019 oppure il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come da bilancio o da dati certificati (se l’impresa è nata dopo il 31 dicembre 2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività). Per tutte le informazioni, Sace ha attivato un numero verde gratuito 800.020.030.
I VINCOLI. L’impresa beneficiaria, alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria. Inoltre, alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario «esposizioni deteriorate», sempre stando alla definizione della normativa europea. L’impresa beneficiaria (o altre imprese del gruppo stesso) non potrà distribuire dividendi o riacquistare proprie azioni nel corso del 2020. L’azienda, poi, sarà chiamata ad assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso patti coi sindacati. Dovrà rispettare una clausola Made in Italy, quindi usare il finanziamento solo per attività localizzate in Italia.
COSTI, DURATA E COMMISSIONI. I prestiti vanno restituiti in sei anni, con un pre-ammortamento possibile fino a 24 mesi. Le commissioni? Differenziate: per le piccole e medie imprese, in rapporto all’importo garantito, sono pari a 0,25% il primo anno, 0,5% il secondo e terzo, 1% dal quarto al sesto; per le imprese più grandi sono pari a 0,5% dell’importo garantito il primo anno, 1% secondo e terzo, 2% dal quarto al sesto.
QUESTE LE PROCEDURE. Per le imprese sotto a 1,5 miliardi di fatturato, che sono ovviamente in maggioranza, la procedura è la seguente: domanda alla banca, che in caso di delibera positiva richiede la garanzia alla Sace. Quest’ultima processa la richiesta ed emette un codice del finanziamento, che l’istituto bancario eroga. Le modalità introdotte dalla norma prevedono alcune condizioni minime dirette a tracciare la connessione tra il consenso prestato e il soggetto che l’ha espresso (posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, così che «facciano riferimento a un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità»). Per le imprese più grandi la procedura è più complessa: occorrerà un decreto del ministero dello Sviluppo economico e delle Finanze.
FONDO E AUTOCERTIFICAZIONE. Con il Fondo di garanzia, canale diverso da quello Sace, la garanzia di base sarà del 90%, per importo massimo garantito di 5 milioni di euro. I finanziamenti avranno durata massima di 6 anni con un importo limitato. Si sale al 100% per finanziamenti fino a 25mila euro, e comunque entro il 25% dei ricavi, destinati non solo alle imprese fino a 499 dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi e alle partite Iva. Per questa categoria di prestiti non c'è valutazione del merito di credito, basta un’autocertificazione sui ricavi. La restituzione è in sei anni, con inizio del rimborso del rimborso non prima di 24 mesi.
RICAVI FINO A 3,2 MILIONI. Sempre col Fondo è prevista una garanzia al 90% che può arrivare al 100% se l’ulteriore 10% è garantito dai consorzi fidi privati (Confidi). In questo caso possono accedere al finanziamento solo imprese, fino a 499 dipendenti, che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni. E, da decreto, entro il 25% del fatturato, quindi entro un prestito di 800mila euro. Serve un’autocertificazione che attesti i danni da Covid 19.
TASSI D’INTERESSE. Per tutte le operazioni del Fondo di garanzia, fino al termine del 2020, l’accesso è gratuito. Per i prestiti fino a 25mila euro è previsto un tasso di interesse, anche se basso (rapporto al Rendistato con una maggiorazione dello 0,2%; gli analisti stimano un valore tra 1,2 e 2%). Nel caso della seconda categoria, per aziende fino a 3,2 milioni di ricavi, il Decreto non prevede né un tasso minimo né una durata massima del rimborso prefissata.
CHE COSA FARE. Per i prestiti fino a 25mila euro non sono previste istruttorie bancarie. Sì negli altri casi. Restano escluse le imprese che prima di questa emergenza presentavano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.
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