Quando il rogo è colposo la condanna massima è 5 anni

18 Luglio 2017

PESCARA. Se però l’incendio viene appiccato senza dolo ma per imperizia, imprudenza o negligenza, cioè nel caso classico dell’agricoltore al quale sfugge il controllo del fuoco mentre brucia le...

PESCARA. Se però l’incendio viene appiccato senza dolo ma per imperizia, imprudenza o negligenza, cioè nel caso classico dell’agricoltore al quale sfugge il controllo del fuoco mentre brucia le stoppie, la pena si abbassa. L’articolo 449 del codice penale infatti recita: «Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».