Quella legge contro gli abusi edilizi criticata e finita sulla graticola
La legge della Campania sugli abusi edilizi finisce sulla graticola, criticata dai Verdi, impugnata dal governo, impallinata dal ministero della Giustizia. Una polemica che sarebbe rimasta...
La legge della Campania sugli abusi edilizi finisce sulla graticola, criticata dai Verdi, impugnata dal governo, impallinata dal ministero della Giustizia. Una polemica che sarebbe rimasta sottotraccia se a Ischia non fosse successo quel che è successo e l'ombra dell'abusivismo non fosse rispuntata.
La decisione del governo di impugnare la legge 19 del 22 giugno precede di due settimane la scossa di terremoto sull'isola. A lanciare il sasso sono stati i Verdi, con una richiesta di bocciatura per «incostituzionalità» inviata il 31 luglio al premier Paolo Gentiloni e firmata dal coordinatore Angelo Bonelli. Il governatore Vincenzo De Luca attacca, afferma che l'abusivismo non c'entra niente con i crolli né la legge con i condoni: «Quel che va abbattuto, si abbatta» dichiara. Ma a remare contro è anche un parere del ministero della Giustizia che ha pesato sulla decisione dell'Esecutivo di fare ricorso. Ma cosa dice la legge? Alla base c'è una possibilità offerta dal testo unico sull'edilizia: in caso di mancata demolizione, il Comune può acquisire al patrimonio comunale l'opera abusiva individuando «un particolare interesse pubblico». E' di questo tipo di edifici che si occupa il provvedimento, elencando i parametri per demolire o meno uno stabile che i Comuni adottano con propri regolamenti, potendo avvalersi a supporto di linee guida regionali. Gli enti locali devono valutare che non si determini un conflitto con gli interessi urbanistici, ambientali e idrogeologici; regolamentare affitto e vendita quando l'ordine di demolizione non sia stato rispettato e in questo caso possono dare «preferenza» agli «occupanti per necessità», come chi occupi una casa perché indigente o senza lavoro, per «garantire alloggio adeguato alla composizione del nucleo familiare». Sempre ai Comuni sono demandati i criteri per il requisito soggettivo di occupante per necessità e per determinare l'adeguatezza dell'alloggio. Sono proprio queste disposizioni a far dire al ministero della Giustizia che «la legge prefigura concretamente una sorta di prelazione nell'assegnazione degli immobili acquisiti agli stessi proprietari e quindi agli autori dell'illecito edilizio». In altri termini chi ha compiuto l'abuso paradossalmente è agevolato. Una «controspinta» rispetto alle «norme statali a tutela dell'ambiente e del territorio». Chi ha ragione lo dirà la Corte Costituzionale. Quella stessa Corte che a maggio ha dichiarato incostituzionale il Piano Casa campano che consentiva una sanatoria per gli interventi senza permesso.
La decisione del governo di impugnare la legge 19 del 22 giugno precede di due settimane la scossa di terremoto sull'isola. A lanciare il sasso sono stati i Verdi, con una richiesta di bocciatura per «incostituzionalità» inviata il 31 luglio al premier Paolo Gentiloni e firmata dal coordinatore Angelo Bonelli. Il governatore Vincenzo De Luca attacca, afferma che l'abusivismo non c'entra niente con i crolli né la legge con i condoni: «Quel che va abbattuto, si abbatta» dichiara. Ma a remare contro è anche un parere del ministero della Giustizia che ha pesato sulla decisione dell'Esecutivo di fare ricorso. Ma cosa dice la legge? Alla base c'è una possibilità offerta dal testo unico sull'edilizia: in caso di mancata demolizione, il Comune può acquisire al patrimonio comunale l'opera abusiva individuando «un particolare interesse pubblico». E' di questo tipo di edifici che si occupa il provvedimento, elencando i parametri per demolire o meno uno stabile che i Comuni adottano con propri regolamenti, potendo avvalersi a supporto di linee guida regionali. Gli enti locali devono valutare che non si determini un conflitto con gli interessi urbanistici, ambientali e idrogeologici; regolamentare affitto e vendita quando l'ordine di demolizione non sia stato rispettato e in questo caso possono dare «preferenza» agli «occupanti per necessità», come chi occupi una casa perché indigente o senza lavoro, per «garantire alloggio adeguato alla composizione del nucleo familiare». Sempre ai Comuni sono demandati i criteri per il requisito soggettivo di occupante per necessità e per determinare l'adeguatezza dell'alloggio. Sono proprio queste disposizioni a far dire al ministero della Giustizia che «la legge prefigura concretamente una sorta di prelazione nell'assegnazione degli immobili acquisiti agli stessi proprietari e quindi agli autori dell'illecito edilizio». In altri termini chi ha compiuto l'abuso paradossalmente è agevolato. Una «controspinta» rispetto alle «norme statali a tutela dell'ambiente e del territorio». Chi ha ragione lo dirà la Corte Costituzionale. Quella stessa Corte che a maggio ha dichiarato incostituzionale il Piano Casa campano che consentiva una sanatoria per gli interventi senza permesso.

