Reddito di cittadinanza: taglio del 20 per cento se non si spende

L'AQUILA. Nuove regole per il reddito di cittadinanza: se il bonus spettante non viene speso entro il mese seguente a quello di erogazione, nella mensilità successiva il beneficiario perde il 20%...
L'AQUILA. Nuove regole per il reddito di cittadinanza: se il bonus spettante non viene speso entro il mese seguente a quello di erogazione, nella mensilità successiva il beneficiario perde il 20% della somma spettante.
È entrata in vigore la disposizione contenuta nel comma 15 dell’articolo 3 del decreto legge 4 del 2019, in base al quale «il reddito di cittadinanza va obbligatoriamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione». Ne consegue che «l’ammontare di quanto non speso o prelevato, ad eccezione di arretrati, viene decurtato del 20% nell'assegno successivo». Il decreto attuativo del ministero del Lavoro è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 giugno scorso ed entrerà in vigore da luglio. Il provvedimento fornisce istruzioni sul calcolo dei valori di riferimento e del periodo entro il quale il sussidio va utilizzato, a pena la decurtazione fino ad un quinto dell’importo accreditato sulla carta "reddito di cittadinanza" ogni mese o del totale su base semestrale. In sintesi, si prende a riferimento il saldo dell’ultimo giorno del mese, al netto degli arretrati erogati nell’ultimo semestre, confrontandolo con l’importo del sussidio erogato per lo stesso mese: se avanza una quota, tale importo non verrà accreditato il mese successivo. Il meccanismo si rinnova mese dopo mese e anche in caso di interruzione o sospensione del reddito, le decurtazioni si applicano il primo mese utile.
Il taglio non può essere, comunque, superiore al 20% dell'importo spettante e non può essere applicato se corrisponde ad un ammontare inferiore al 20% del sussidio mimino. Altra novità riguardano la decurtazione dal saldo sulla carta Rdc, ogni sei mesi, dell’importo totale non speso o non prelevato nel semestre, ad eccezione di una mensilità di sussidio. Il metodo di calcolo è analogo a quello applicato su base mensile.
In sede di prima applicazione, il semestre viene individuato a partire dalla prima erogazione utile successiva all’entrata in vigore del decreto. La decurtazione non può essere applicata sulla pensione di cittadinanza già accreditata sul conto del beneficiario. (m.p.)

