Rigopiano, la Procura chiede le condanne per 27 imputati

7 Dicembre 2023

L’Aquila, l’accusa parla due ore per ribaltare le assoluzioni: «Tutti questi hanno colpe»

L’AQUILA. Due ore di requisitoria davanti alla Corte d'Appello dell'Aquila per chiedere le condanne di 27 dei 30 imputati coinvolti nella tragedia di Rigopiano dove il 18 gennaio del 2017 morirono 29 persone sotto le macerie dell'hotel travolto dalla valanga. Ieri mattina, nella prima di 11 udienza del processo di secondo grado, dopo la dettagliata relazione letta dal presidente della Corte, Aldo Manfredi, a sostenere le responsabilità di quasi tutti gli imputati sono stati i pm di Pescara Anna Benigni e Andrea Papalia, per l'occasione applicati all’Aquila in sostituzione del procuratore generale.
In primo grado, con il rito abbreviato, il gup Gianluca Sarandrea, inflisse soltanto 5 condanne (2 anni e 8 mesi al sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, 3 anni e 4 mesi al dirigente della Provincia Paolo D'Incecco e al funzionario Mauro Di Blasio, mentre altri due imputati furono condannati a 6 mesi per abusi edilizi). Ma in appello la pubblica accusa non ha fatto sconti e puntando a ribaltare le assoluzioni ha sintetizzato punto per punto, alla Corte, presunte omissioni e responsabilità individuate a livello regionale, provinciale, del Comune di Farindola e della Prefettura, disattese dal giudice di primo grado.
UN CONCORSO DI COLPE.
«Un disastro come quello che è conseguito al crollo dell'hotel Rigopiano non avrebbe potuto verificarsi se non con il concorso di colpose omissioni da parte di più enti. Se anche uno di questi enti - ha detto la pm Benigni nel suo intervento -, il Comune di Farindola e la Regione Abruzzo nella fase della previsione e prevenzione dei rischi connessi al territorio di Farindola, la Provincia e la Prefettura di Pescara nella fase di gestione dell'emergenza neve di quei giorni del mese di gennaio 2017, avessero correttamente adempiuto ai doveri connessi al ruolo istituzionale, il disastro, le morti e le lesioni conseguenti non si sarebbero verificati perché o l'hotel non sarebbe stato edificato; o l'hotel, benché edificato, non sarebbe stato in funzione a seguito di specifica ordinanza di sgombero; oppure l'hotel, rimasto operativo nonostante l'emergenza neve, sarebbe stato servito da una strada percorribile, la Provinciale 8, l'unica via di fuga della struttura, e i clienti e i dipendenti avrebbero avuto la possibilità di andarsene, come avevano inequivocabilmente manifestato di voler fare dopo la prima scossa di terremoto».
FU UN AGIRE SCIATTO
È questo appena descritto il passaggio più significativo che racchiude tutte le principali accuse contro i vari enti ritenuti inadempienti. Ma poi, parlando della sentenza di primo grado, l'accusa ha voluto sottolineare che: «Secondo il giudice l'impianto accusatorio risente dell'errore prospettico nel quale è inciampata la procura: aver ricostruito fatti e responsabilità alla luce dei tragici eventi del 18 gennaio 2017. Le assoluzioni - ha tuonato Benigni - sono invece conseguenza dell'errato parametro di giudizio applicato in sentenza per valutare le azioni e le omissioni degli imputati, giudicate sulla base di quello che è l'agire disattento, burocratico, superficiale o, addirittura, sciatto di un agente medio che viene evidentemente preso come riferimento, e non quello che, invece, dovrebbe essere l'agente modello: un sindaco, un amministratore locale, un Prefetto, un appartenente all'apparato statale attento alla tutela della collettività sottoposta alla guida dell'Istituzione che rappresenta».
RISCHIO IMPUNITÀ.
I pm hanno sostenuto che «affermare che gli esponenti delle istituzioni non siano responsabili per le conseguenze che derivino da calamità naturali laddove, pur in presenza di elementi di allarme, non abbiano fatto nulla per comprendere la portata del rischio ed evitare l'evento pericoloso e dannoso, significa, sostanzialmente, consegnare all'impunità l'intera classe dirigente, anche di fronte a palesi e gravi violazioni dei doveri di diligenza sulla stessa incombenti e condannare la collettività alla più totale incertezza nel suo agire quotidiano».
NON BASTA WHATSAPP.
La pubblica accusa ha poi sottolineato anche il passaggio della sentenza di primo grado che ha riguardato il problema della viabilità e quindi le contestazioni alla Provincia: «L'invio di un messaggio su un canale non ufficiale quale la piattaforma whatsapp e la mera creazione da parte della Provincia di un gruppo wp dedicato all'emergenza neve, sono, secondo il giudice, strumenti sufficienti ad organizzare le attività volte a garantire la sicurezza della viabilità in una fase di acuta emergenza quale quella di gennaio 2017, ma la sola chat, senza un effettivo controllo delle strade, non può equivalere a monitoraggio».
HANNO SOTTOVALUTATO.
Per quanto riguarda invece la genesi della valanga, secondo l'accusa «il fatto che questa sia stata spontanea o sismo-indotta, nulla sposta in termini di prevedibilità dell'evento: non è la causa dell'evento a dover essere oggetto di previsione, ma il suo accadimento sic et simpliciter. Si tratta di una valanga che è scesa sul canalone di una montagna ai cui piedi vi era un hotel, posto a 1.140 metri, quindi in zona montana e peraltro sismica. Come si può escludere che, in presenza di un forte innevamento, si stacchi una valanga, visto che siamo in montagna e in un contesto di emergenza neve?».
REGIONE E PREFETTURA.
Dopo aver trattato le responsabilità dei regionali assolti in primo grado (Pierluigi Caputi, Carlo Visca, Emidio Primavera, Vincenzo Antenucci, Carlo Giovani e Sabatino Belmaggio), in particolare per quanto riguarda la mancata realizzazione della Carta pericolo valanghe, la pubblica accusa ha aperto il capitolo della Prefettura (a carico dell'allora prefetto Francesco Provolo e di Leonardo Bianco e Ida De Cesaris, assolti anche loro con formula piena nel primo processo), in relazione alle accuse di omissioni di atti d'ufficio e falso, relative alla ritardata apertura della sala operativa, e per le morti e le lesioni patite dalle vittime e superstiti della tragedia. Per l'accusa la tardiva convocazione del centro coordinamento soccorsi da parte del Prefetto avrebbe impedito «il necessario scambio di informazioni tra Prefettura e Provincia in merito al guasto della turbina adibita allo sgombero neve del tratto di strada Penne-Rigopiano che doveva far scattare almeno un monitoraggio preventivo o la chiusura del tratto di strada».
LA RICHIESTA DI LACCHETTA.
L’ultimo capitolo trattato ieri è stato quello del depistaggio. Reato collegato alla telefonata d’allarme del cameriere dell'hotel, Gabriele D'Angelo (una delle 29 vittime) giunta in Prefettura la mattina del 18 gennaio e tenuta nascosta, secondo l'accusa, perché «troppo scomoda». Nel corso della prossima udienza (fissata per mercoledì 13 dicembre), la Corte dovrà esprimersi sulla richiesta del collegio difensivo del sindaco Lacchetta che ha chiesto di poter produrre nuove prove, finalizzate a dimostrare che non esiste una commissione valanghe che possa suggerire ad un sindaco di fare uno sgombero solo sulla base del bollettino valanghe: richiesta alla quale si è opposta la pubblica accusa.
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