Rigopiano, la Procura fa ricorso: nel mirino la mancata previsione

22 Giugno 2024

Depositato con tre giorni di anticipo rispetto alla scadenza del 24 giugno: la parola alla Cassazione Tutto girerebbe su un presupposto che manca agli atti: l’allarme è scattato il 18 gennaio, e non il 16

PESCARA. L'ultimo atto della tragedia di Rigopiano e dei suoi 29 morti rimasti sotto le macerie dell’hotel spazzato via da una valanga il 18 gennaio del 2017, è ora nelle mani dei giudici della Corte di Cassazione, con tre giorni in anticipo rispetto alla scadenza del 24 giugno.
Ieri il procuratore generale dell’Aquila ha depositato il suo ricorso, così come hanno fatto anche i difensori degli imputati condannati in secondo grado all’Aquila, che sono tre in più rispetto a quelli usciti dal rito abbreviato celebrato a Pescara davanti al gup Gianluca Sarandrea. I giudici di secondo grado avevano aggiunto ai già condannati Ilario Lacchetta (sindaco di Farindola), Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio (dirigente e funzionario della Provincia all’epoca dei fatti, cui vennero inflitti 3 anni e 4 mesi ciascuno), anche il tecnico comunale di Farindola Enrico Colangeli (condannato alla stessa pena di Lacchetta di 2 anni e 8 mesi), ma soprattutto l'ex prefetto Francesco Provolo (assolto in primo grado e condannato in appello a un anno e otto mesi per falso) e del suo capo di gabinetto Leonardo Bianco (condannato per gli stessi reati del prefetto a un anno e 4 mesi).
I familiari delle vittime nei giorni scorsi avevano sollecitato questo ricorso in Cassazione anche con un sit-in davanti a palazzo di giustizia all’Aquila, «affinché», avevano spiegato, «si possa fare luce su tutte le dinamiche che hanno causato la morte dei nostri cari e poter dare loro piena giustizia che meritano».
Ma la stesura del ricorso era già quasi pronta, tanto è vero che qualche giorno fa i due pubblici ministeri di Pescara, Anna Benigni e Andrea Papalia, che erano stati peraltro applicati all’Aquila per l’appello, sono stati ufficialmente convocati dalla procura generale proprio per meglio inquadrare i punti principali del ricorso.
La Cassazione non entra nel merito dei processi e quindi diventa complicato individuare quei punti chiave da sottoporre agli ermellini, soprattutto alla luce di una sentenza di appello molto ben articolata dal presidente Aldo Manfredi e dai suoi colleghi. Sembra, peraltro, che il ricorso della procura generale contenga una premessa, un sommario, che rende molto comprensibile tutta l’impostazione del ricorso. Ma il punto chiave sul quale poggia il ricorso dell’accusa, ruota attorno al fatto che le sentenze di condanne mancano di un passaggio rilevante che riguarda le attività di previsione e prevenzione dei rischi da parte di Regione Abruzzo, Comune di Farindola e datore di lavoro (gestori della struttura alberghiera). Un tema centrale sul quale dovranno esprimersi i giudici della Cassazione: una questione centrale in Italia, forse troppo spesso trascurata, stando almeno a quanto esplicita la procura generale nel suo ricorso. Tutte le tragedie, infatti, sono sempre collegate alla mancanza di attività di previsione e prevenzione e quella di Rigopiano sarebbe l’ennesima. Le condanne emesse in primo e secondo grado, stando a quanto trapelato dallo stretto riserbo imposto dalla procura generale, hanno riguardato solo i protagonisti della omessa gestione dell’emergenza. Argomenti, quindi, piuttosto interessanti sui quali dovrà pronunciarsi la Cassazione.
Intanto anche i legali degli imputati condannati hanno depositato i rispettivi ricorsi con l’intento di arrivare a una cancellazione delle condanne, o quantomeno a un rinvio ad altra Corte d’Appello. Per l’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, ad esempio, i difensori Giandomenico Caiazza e Sergio Della Rocca, hanno puntato su un aspetto per loro basilare: la mancanza, nella sentenza di condanna in appello per il loro assistito, della dichiarazione dello stato di allarme, presupposto per sostenere la obbligatorietà della convocazione del centro coordinamento soccorsi con tutte le 14 funzioni (venne attivato soltanto il Cov sulla viabilità, anche se allargato). Per le difese, la sentenza su quel punto non dice nulla e quindi non si può parlare di omissione. Una sentenza ritenuta difficile da impugnare, ma che poggia, stando alla tesi difensiva, su un presupposto che non esiste agli atti: la dichiarazione di stato di allarme sarebbe intervenuta il 18 gennaio e non il 16 gennaio 2017.