«Sì ai lavori allo stadio, ma attenti ai vincoli»
I giudici respingono il ricorso del Comune. Diodati rassicura: faremo lo stesso un nuovo impianto
PESCARA. Lo stadio Adriatico Cornacchia non può essere demolito completamente. Si possono fare dei lavori, ma alcuni elementi architettonici, come le Colonne di Piccinato, vanno conservati. È questa, in sintesi, la decisione del Tar in merito al ricorso presentato dal Comune per contestare il provvedimento della Soprintendenza alle belle arti e paesaggio d’Abruzzo, con cui ha sottoposto a vincolo l’impianto sportivo. Vincolo che inizialmente aveva bloccato la trattativa tra Comune, Pescara calcio e Lega di B per la realizzazione di un nuovo stadio, simile a quello costruito dalla Juventus, con negozi all’interno e parcheggi esterni.
Quello della Soprintendenza è un provvedimento che risale alla fine del 2015, mentre il ricorso presentato dall’amministrazione comunale è dei primi mesi del 2016. Da allora molte cose sono cambiate. In Abruzzo è arrivato un nuovo soprintendente che è apparso più propenso a prendere in considerazione, seppur con le dovute prescrizioni, il progetto riveduto e corretto del nuovo stadio. Per questo motivo, l’assessore allo sport Giuliano Diodati ritiene che «la sentenza è in un certo senso superata», alla luce della ripresa di una trattativa con la Soprintendenza. A suo dire, il nuovo stadio può essere realizzato lo stesso.
Tuttavia, i giudici hanno confermato la presenza di alcuni vincoli nella struttura, tali da non pregiudicare eventuali lavori di ampliamento e miglioramento della struttura. «Deve ritenersi», si legge nella sentenza, «che in astratto nulla osti all’ottenimento da parte del Comune, dell’autorizzazione ad eseguire ipotetici interventi che abbiano ad oggetto elementi in quanto irrilevanti rispetto ai tratti caratteristici dell’impianto». E ancora: «Il vincolo di per sé non impedisce né lavori compatibili con i valori tutelati, né l’affidamento della gestione a terzi».
Ma il tribunale poi precisa, respingendo così un’altra delle contestazioni avanzate dagli avvocati del Comune: «La struttura risulta essere tuttora adibita alla sua funzione originaria, sicché non si vede come dal provvedimento possa direttamente derivare un “inevitabile progressivo degrado dell’immobile”. Le difficoltà finanziarie dell’ente proprietario (il Comune, ndr), che conserva il potere di concedere a terzi dell’uso del bene, non possono essere messe sullo stesso piano dello stato di abbandono di un immobile».
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