Sì ai processi, dal primo luglio la giustizia riaprirà le aule

Ma seguendo le linee guida: mascherine e distanziamento di un metro nelle udienze penali Per il civile il deposito degli atti e le procedure di mediazione consentite in via telematica
L'AQUILA. Dopo oltre tre mesi di fermo, la macchina della giustizia anche in Abruzzo riaccende i motori. Dal 1° luglio ripartirà l’attività giudiziaria con misure anti-Covid, come distanziamento minimo di un metro e utilizzo della mascherina in aula. La legge di conversione del decreto Giustizia, approvata in via definitiva dalla Camera, stabilisce nuove regole su udienze a distanza, mediazioni e conciliazioni. Fino al 31 luglio, per le udienze civili, il deposito degli atti resta esclusivamente in modalità telematica. La classe forense, scesa in piazza per manifestare contro il blocco dei processi, ha definito la giustizia, nella fase 2 dell’emergenza coronavirus, «paralizzata e quasi del tutto inaccessibile». Un dato su tutti: l’80 % delle cause civili è slittato fino al 2022.
SI RIPARTE. Con 256 voti favorevoli e 159 contrari, la Camera ha approvato, in via definitiva, la conversione del decreto legge numero 28 del 30 aprile scorso, riguardante le misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l’ordinamento penitenziario, le disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e tutte le misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19, compreso l’avvio di tutta l’attività giudiziaria sospesa nel periodo del lockdown. Le altre misure approvate riguardano le intercettazioni: la legge Orlando entrerà in vigore, definitivamente, il 1° settembre, ma saranno immediatamente operative le modalità per il deposito, in forma telematica degli atti e dei provvedimenti riguardanti le intercettazioni e il termine a decorrere dal quale questa forma di deposito sarà l’unica consentita. Sul fronte dell’ordinamento penitenziario, è stato approvato l’utilizzo di droni, da parte della polizia penitenziaria, per assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire maggior sicurezza all’interno.
Con riferimento alle scarcerazioni, legate al rischio di contagio determinato dalla diffusione del coronavirus, sono state apportate modifiche alla disciplina dei permessi e della detenzione domiciliare, che prevedono, tra l’altro, il parere obbligatorio che i giudici di sorveglianza devono richiedere al procuratore antimafia, distrettuale o nazionale, a seconda della pericolosità del soggetto cui ci si riferisce. Da ultimo, sempre con riferimento ai detenuti, viene prevista la possibilità di colloquiare a distanza attraverso apparecchiature e collegamenti ma, al tempo stesso, si introduce nuovamente la possibilità di vedere i propri congiunti almeno una volta al mese.
GIUSTIZIA CIVILE. Per quanto riguarda le udienze da remoto, si conferma la norma prevista dal Cura Italia in base alla quale, fino al prossimo 31 luglio, possono essere utilizzate nei casi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, come i testimoni. La legge di conversione precisa che «il luogo posto nell’ufficio giudiziario, da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto, è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti di legge».
Sul fronte del deposito degli atti, dallo scorso 9 marzo e fino al prossimo 31 luglio, «nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione davanti al tribunale e alla Corte d’appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». Il deposito degli atti con modalità non telematiche è consentito solo quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
PROCEDURE DI MEDIAZIONE. In base al decreto Cura Italia, le procedure di mediazione possono essere espletate in modalità telematica fino al 31 luglio, e anche in periodi successivi, con il preventivo consenso di tutte le parti. La nuova legge prevede che «il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l’accordo così formato. In tali casi, l’istanza di notificazione dell’accordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L’ufficiale giudiziario estrae dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione».
Nelle procedure di conciliazione, previste dall’articolo 88 del codice di procedura civile, quando il verbale di udienza è redatto con strumenti informatici, «della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza».
UDIENZE PENALI REGOLARI. Il ministro delle Giustizia, Alfonso Bonafede, ha dichiarato che «dal 1° luglio riprenderanno in modo regolare e in condizioni di sicurezza».
Per quanto concerne i processi penali, oltre al distanziamento minimo di un metro e all’utilizzo della mascherina in aula, la norma consente il deposito telematico di memorie e istanze della difesa presso il Pubblico ministero che abbia già concluso le indagini preliminari. Al di là di arresti in flagranza, giustizia minorile, tribunali di sorveglianza e processi con detenuti, il rinvio finora è stato pressoché la regola. Infine, per evitare la ripetizione di alcuni atti già ufficializzati e la riprogrammazione in calendario delle udienze, si riparte dal primo luglio ma «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati fino a quel momento».
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