Scuola, le tre assenze giustificate per Covid

15 Novembre 2021

Vaccinazioni, quarantene e congedi parentali: le regole principali per gli insegnanti e il personale

Covid e scuola: ecco quali sono le assenze giustificate.
La situazione pandemica è in continua evoluzione e spesso docenti, genitori e studenti si perdono tra le varie normative vigenti. La Uil scuola per fare chiarezza ha deciso di stilare un piano preciso con tutte le misure attualmente in vigore. Deve essere il dirigente scolastico a informare il dipartimento di prevenzione della presenza di un caso di Covid a scuola e allo stesso tempo a segnalare i "contatti scolastici", cioè tutti quegli studenti e quei docenti che sono stati vicino allo studente positivo nelle 48 ore antecedenti il risultato del test. Tutti dovranno effettuare il tampone e tornare a scuola solo se il risultato sarà negativo. Per i docenti fino alla fine dello stato di emergenza il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. L'assenza invece di docenti, personale Ata e supplenti legata alla somministrazione del vaccino contro il Covid è giustificata e non determina alcuna decurtazione del trattamento economico.
Le assenze dovute ai postumi del vaccino, invece, si considerano giornate di malattia ordinaria e, quindi, soggette alle relative decurtazioni. I lavoratori fragili, che sono in possesso di riconoscimento di disabilità con certificazione che attesti una condizione di rischio derivante dall'immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, fino al 31 dicembre potranno svolgere l’attività lavorativa in modalità agile.
La loro assenza dal servizio sarà equiparata al ricovero ospedaliero e i relativi periodi non saranno conteggiati nelle assenze per malattia. I genitori di ragazzi fino a 16 anni o disabili potranno usufruire dei congedi parentali straordinari in caso di provvedimenti di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio o in relazione ai periodi trascorsi in quarantena. Il congedo potrà essere richiesto, qualora ci fossero le condizioni, indipendentemente dalla possibilità o meno di poter svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. A differenza, infatti, della precedente disposizione il congedo non è più subordinato alla possibilità dello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile.
I docenti, il personale Ata e i supplenti possono astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio (fino a 16 anni), o della sua positività al Covid o della sua quarantena. Stessa cosa vale per i genitori dei ragazzi disabili, senza però limiti di età. È bene precisare che il congedo può essere utilizzato da uno dei genitori, alternativamente all’altro. Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dello stesso congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli, minori di 14 anni, avuti con persone che non stiano usufruendo in quel momento delle stesse misure.