Scuole, uffici, tempo libero Le nuove regole da seguire

Restano in vigore fino all’8 marzo, tranne le gite e le uscite didattiche vietate fino al 15 Particolare attenzione per chi arriva dalle aree italiane o dai paesi esteri a più alto contagio
PESCARA. Da ieri è in vigore il nuovo decreto anti-coronavirus. Manda il soffitta il precedente e le sue norme dureranno fino all’8 marzo, salvo alcune che scadranno il 15 (per esempio il divieto di gite scolastiche). Per l’Abruzzo valgono le norme meno punitive e restrittive che invece sono riservate ai comuni della cosiddetta zona rossa (in Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: Vo').
Resta però per tutti il consiglio, non un obbligo (per chi non è in quarantena), di evitare luoghi affollati, feste, ritrovi di alcun genere. Vediamo dunque come dovranno comportarsi le istituzioni e i cittadini abruzzesi.
SCUOLE E UFFICI PUBBLICI. Restano aperti. Ma nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, devono essere esposte negli ambienti aperti al pubblico, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal ministero della Salute. Sono inoltre messe a disposizione degli addetti, degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani. Se ne avete bisogno chiedetele.
TRASPORTO PUBBLICO. Le aziende devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.
CONCORSI. Nello svolgimento di tutti i concorsi devono essere adottate tutte le misure organizzative per ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati, e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro.
VIAGGIATORI. Il viaggiatore che è arrivato in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto (quindi dal 16 febbraio) dopo aver soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia stato nei comuni della “zona rossa”, deve comunicarlo al dipartimento di prevenzione della propria Asl e al proprio medico o pediatra di libera scelta. In questo caso i viaggiatori dovranno restare a casa, saranno contattati telefonicamente per avere ulteriori informazioni, e se ne venisse accertata la necessità, sarà richiesta a sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario.
ASSENZA DAL LAVORO. Sarà il medico di famiglia a certificazione ai fini Inps l'assenza dal lavoro. Nel certificato si dichiara che per motivi di sanità pubblica il soggetto è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e della fine.
LA QUARANTENA. La quarantena avrà una durata di 14 giorni dall’ultima esposizione, durante i quali saranno vietati i contatti sociali; gli spostamenti o i viaggi; bisognerà inoltre essere raggiungibili per le attività.
COMPARSA DEI SINTOMI. In questo caso la persona in sorveglianza deve avvertire immediatamente il proprio medico e l'operatore di sanità pubblica; indossare la mascherina chirurgica (che viene fornito all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi. Nel frattempo deve rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.
LAVORO AGILE. Si favorisce la modalità di lavoro agile (telelavoro, smart working) per la durata dello stato di emergenza, a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali.
GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE. Sospese fino al 15 marzo le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle scuole di ogni ordine e grado.
DIDATTICA A DISTANZA. I dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività è stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare modalità di didattica a distanza. Nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte.
ASSENZE DA SCUOLA. Queste non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.
CARCERI. Le Asl assicurano il supporto per il contenimento della diffusione del contagio, anche mediante presidi idonei a garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari.

