«Sergiacomo, nessuna violazione di legge»

PIANELLA. Il sigillo di regolarità è arrivato dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo, che ha interpellato il ministero dell’Interno. Non ci sono state violazioni al Testo unico degli enti locali nella...
PIANELLA. Il sigillo di regolarità è arrivato dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo, che ha interpellato il ministero dell’Interno. Non ci sono state violazioni al Testo unico degli enti locali nella elezione del presidente del consiglio comunale di Pianella, Annaida Sergiacomo. Si chiude così la polemica sollevata dai consiglieri comunali di minoranza Francesco Chiarieri, Sandro Marinelli, Romeo Aramini e Giorgio Pozzi che hanno presentato un esposto sull’elezione di Sergiacomo, essendo l’ex cognata del sindaco Teddy Manella. È solo uno degli argomenti cavalcati dall’opposizione dopo le ultime amministrative che hanno ribaltato lo scenario politico a Pianella.
La norma che l’opposizione riteneva violata è l’articolo 64, comma 4 del Tuel, in base al quale «i coniugi, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale non possono far parte delle rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del Comune e della Provincia». Per il ministero dell’Interno, che si espresso sulla questione il 28 luglio, la norma mira ad evitare «il rischio, potenziale, di commistione tra gli interessi pubblici dell’ente territoriale, che il primo cittadino ha l’obbligo di garantire, e gli interessi privati dei suoi prossimi congiunti, a salvaguardia del principio di imparzialità». Per il ministero «la norma è chiara e la causa di incompatibilità si riferisce ai parenti e agli affini del sindaco inidonei ad essere nominati componenti della giunta o rappresentanti del Comuni». In questa categoria rientra chi viene «nominato direttamente dal sindaco» come «rappresentante del Comune in enti, aziende, istituzioni, assemblee consortili e commissioni, cioè organismi esterni. In questa casistica non rientra la fattispecie di cui si discute», cioè il caso Sergiacomo. Infatti, fa notare il ministero Sergiacomo «è un soggetto, eletto, componente del consiglio e non della giunta, e le cause di incompatibilità previste dalle legge sono limitate a quelle tassativamente contemplate dalle norme, non sono suscettibili di interpretazione. Inoltre la nomina del presidente presuppone una votazione dei consiglieri ai quali il sindaco non ha nemmeno partecipato».
(f.bu.)

