Sostegno, come avere 2.400 euro

Indennità per dipendenti e autonomi: spetta anche a chi lavora nello spettacolo, sport e turismo
L’AQUILA. I lavoratori dipendenti e autonomi colpiti dall’emergenza Covid-19 potranno beneficiare di un’indennità una tantum di 2.400 euro. Lo prevede il decreto Sostegno, che stanzia anche nuovi bonus per i lavoratori sportivi. Chi ha già ricevuto le indennità inserite nel decreto Ristori riceverà la somma in automatico, dall’Inps, senza necessità di inoltrare domanda. I lavoratori che beneficiano dell’indennità per la prima volta devono, invece, presentare apposita istanza all’Inps entro il 30 aprile.
A CHI SPETTA. Hanno diritto all’indennità gli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti o autonomi appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e i lavoratori dello spettacolo e dello sport. I lavoratori che non hanno ricevuto precedenti contributi devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegno, e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo. Inoltre, non devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente o di Naspi.
La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti, a tempo determinato, del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
DIPENDENTI E AUTONOMI. L’indennità di 2.400 euro è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione, non appartenenti al turismo, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021; ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021; agli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita Iva, iscritti alla Gestione separata, al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
LAVORATORI SPETTACOLO. Riceveranno 2.400 euro anche i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con reddito non superiore a 75.000 euro oppure con almeno 7 contributi giornalieri, versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, e un reddito non superiore a 35.000 euro.
LAVORATORI DELLO SPORT. L’indennità in favore degli sportivi viene erogata dalla società Sport e Salute Spa. La platea dei beneficiari è costituita dai lavoratori impiegati, con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato italiano paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza Covid.
Sono ricomprese anche le eventuali collaborazioni coordinate e continuative, rese da lavoratori sportivi, scadute entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovate. L’ammontare dell’indennità varia in base ai compensi percepiti nel 2019: 3.600 euro per compensi superiori ai 10mila euro annui; 2.400 euro per compensi compresi tra 4.000 e 10mila euro annui e 1.200 euro per compensi inferiori a 4.000 euro annui. Il contributo non fa reddito. (m.p.)

