Sport, cinema e uffici Tutte le nuove regole 

Cosa cambia dopo l’ultimo maxi provvedimento di Marsilio

PESCARA. Non riguarda solo il ritorno dei quotidiani e delle riviste, possibilmente a disposizione in più copie, nei bar e nelle attività di ristorazione l’ordinanza del presidente della giunta regionale Marco Marsilio, firmata nella serata di martedì e che Il Centro ha pubblicato in anteprima sul giornale di ieri. Il provvedimento, infatti, con i suoi allegati dispone una serie di misure per la sicurezza durante la pratica sportiva, i cinema, gli uffici pubblici e tanti settori.
ATTIVITÀ SPORTIVE
Nelle linee guida per le modalità di svolgimento degli sport di contatto e di squadra e degli eventi e competizioni sportive si specifica che il numero massimo di partecipanti all’evento sportivo dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale, con l’obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. È necessario, inoltre, riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. È poi importante organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. Nell’ordinanza, per di più, si specifica che dal 24 agosto è consentita, su responsabilità dei singoli organizzatori, la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino tuttavia il numero massimo di mille spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 per impianti sportivi al chiuso.
SICUREZZA IN SPIAGGIA
Nell’allegato 2 all’ordinanza numero 78 dell’11 luglio che modifica e integra i protocolli di sicurezza precedentemente disposti, si aggiunge come per le attività ricreative di balneazione e in spiaggia si debba favorire, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.
STRUTTURE ALBERGHIERE
Nell’esercizio delle attività ricettive è importante mantenere l’elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di quattordici giorni: l’adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza. Ma in caso di utilizzo da parte degli ospiti di servizi accessori come ad esempio piscina, ristorante o centro benessere, non è necessario ripetere la registrazione. A proposito di ascensori, il loro utilizzo dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale.
CAMPEGGI E VILLAGGI
Nell’esercizio di strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici, i mezzi mobili di pernottamento degli ospiti come tende, roulotte e camper, devono essere posizionati all’interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a tre metri tra i due ingressi delle unità abitative, qualora siano frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto invece nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio). Si deve inoltre raccomandare agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.
ACCONCIATORI
Un capitolo per la sicurezza riguarda chi propone servizi alla persona: acconciatori, estetisti, ma anche le categorie dei tatuatori e dei piercer. L’operatore ed il cliente, per tutto il tempo nel quale devono mantenere una distanza inferiore a un metro devono indossare, compatibilmente con il servizio. In particolare, per quelli di estetica e per i tatuatori, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, è necessario che l’operatore indossi la visiera protettiva e mascherina Ffp2 senza valvola.
CINEMA E TEATRI
Nelle sale cinematografiche, nei teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti, i posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. L’ eccezione è per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale.
CIRCOLI RICREATIVI
Nei circoli ricreativi e culturali va privilegiata l’attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti, vanno adottate modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco.
UFFICI PUBBLICI
Negli uffici pubblici va favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione e rimozione adeguati.
INVESTIMENTI
L’ordinanza prevede che per tutti gli interventi connessi all’attuazione della legge regionale numero 77 del 28 aprile 2000 finalizzata ad ammodernare e qualificare il patrimonio ricettivo della Regione Abruzzo, a realizzare nuove strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere e all'aria aperta e a potenziare l'offerta turistico-balneare, per il programma di attuazione 2012-2014 il termine per la conclusione dei progetti di investimento e connessi adempimenti è sospeso dal 1° marzo al 31 dicembre. Possono usufruire della sospensione i beneficiari i cui progetti di investimento siano in itinere. Tutti i termini perentori in corso posti a carico dei soggetti beneficiari delle misure di cui al primo periodo stabiliti nei rispettivi avvisi (ad esempio termine per completare il progetto, termine per la rendicontazione, per le richieste di varianti) con scadenza dal 1° marzo sono sospesi fino al 31 dicembre. La società Fi.Ra, che gestisce gli interventi, deve fornire tutte le opportune informazioni per dare attuazione all’ordinanza.