Spostamenti, negozi e sport I chiarimenti sulle regole

16 Febbraio 2021

Regione divisa a metà tra zona rossa e arancione: ecco le risposte nell’uno o nell’altro caso È permesso fare la spesa in un altro comune, sì ai nipoti dai nonni ma solo se necessario

Misure più restrittive in Abruzzo, che però cambiano in base alla provincia. Da una parte quelle di Teramo e L’Aquila, passate in arancione, dall’altra le province di Chieti e Pescara diventate rosse. Nell’Abruzzo “bicolore” cambiano le disposizioni in base all’area in cui ci si trova. Spostamenti, negozi, bar e ristoranti, così come altre regole: ecco alcune risposte alle domande su cosa si può fare in zona arancione e rossa.
Sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione?
In zona arancione e rossa dalle 5 alle 22 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande. In particolare dalle 5 alle 18 senza restrizioni; dalle 18 alle 22 è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice Ateco 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice Ateco 47.25). La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, così come è permessa senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti alloggiati.
A quali regole devono attenersi i commercianti, che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione, e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono aperti?
In zona arancione non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
In zona rossa sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Quali sono le regole sugli spostamenti?
In zona arancione è consentito spostarsi all’interno del proprio comune, tra le ore 5 e le 22, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Gli spostamenti verso altri comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta in vigore anche il coprifuoco: dalle ore 22 alle 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
In zona rossa è consentito muoversi esclusivamente per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra regione o provincia autonoma).
È consentito andare a trovare amici o parenti?
In zona arancione è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso comune, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. A chi vive in una località fino a 5mila abitanti, tale spostamento è consentito anche entro i 30 chilometri dal confine del proprio comune, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di provincia.
In zona rossa tra le 5 e le 22, una volta al giorno, è consentito spostarsi verso una sola abitazione privata dello stesso comune, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Anche in questo caso chi si sposta potrà comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. E vale anche la regola per gli spostamenti dai comuni fino a 5mila abitanti.
Due coniugi vivono in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). È possibile il ricongiungimento?
In zona arancione e rossa è possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coincide con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione.
I divorziati possono andare a trovare i figli minorenni anche in un’altra regione o provincia autonoma?
Sì, in zona arancione e rossa gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra regioni e tra aree differenti.
È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro?
In zona arancione e rossa è possibile ma sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore.
Si può fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita?
In zona arancione e rossa gli spostamenti verso comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra fra le cause giustificative. Laddove quindi il proprio comune non disponga di punti vendita o qualora un comune contiguo presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?
In zona arancione sì, dalle 5 alle 22. In zona rossa è possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro.
È possibile recarsi in un altro comune al solo scopo di fare lì attività sportiva?
In zona arancione possibile recarsi in un altro comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia possibile farla nel proprio (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa regione o provincia autonoma.
In area rossa, invece, è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri.
Si può usare l’automobile con persone non conviventi?
Sì, con il guidatore nella parte anteriore della vettura e due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.
È consentito, anche al di fuori del comune, lavorare i campi adibite alle produzioni per autoconsumo?
Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone arancioni e rosse.