Spostamenti tra regioni: il divieto fino al 25 marzo

22 Febbraio 2021

Oggi la firma di Draghi sul nuovo decreto, ecco tutte le regole da rispettare

Il Consiglio dei ministri deciderà oggi sulla proroga del divieto di spostamento tra regioni, anche in fascia gialla. Non più fino al 5 marzo, come ipotizzato in un primo momento. La data del "divieto" è slittata al 25 marzo, a ridosso delle festività pasquali. A spingere il Governo verso questa soluzione è il numero dei contagi, che continua a salire, al pari di quello dei ricoveri nelle terapie intensive. L'Abruzzo resta diviso a metà, con le province di Pescara e Chieti in rosso e L'Aquila e Teramo in arancione. Il 5 marzo prossimo scade il Dpcm attualmente in vigore: per discutere delle misure e dei nuovi provvedimenti da adottare, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si è confrontato ieri anche con i presidenti delle Regioni.
SPOSTAMENTI TRA REGIONI
La data è il nodo da sciogliere. Il secondo Consiglio dei ministri del Governo guidato da Draghi, il primo sostanziale dopo quello formale che si è tenuto subito dopo il giuramento, è chiamato a prendere decisioni fondamentali per il contenimento della diffusione del Covid-19. Il Consiglio dei ministri si riunirà alle 9.30 a Palazzo Chigi. Tra i punti all’ordine del giorno c’è il decreto legge contenente "ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19": la nuova disposizione che dovrebbe prorogare fino al 25 marzo il divieto di spostamento tra regioni, in scadenza giovedì prossimo. Le uniche deroghe sono permesse per motivi di salute, lavoro o necessità.
SECONDE CASE
È consentito spostarsi per raggiungere le seconde case anche se si trovano in regioni arancioni o rosse. Ma nelle Faq del ministero è specificato che si tratta di un "rientro", pertanto potrà recarsi nella seconda abitazione soltanto chi dimostra di avere la casa di proprietà o con un contratto di affitto firmato prima del 14 gennaio 2021. Sono, dunque, esclusi gli affitti brevi. Nelle seconde case può andare solo un nucleo familiare, non possono esserci altri nuclei familiari, né parenti o amici, come viene specificato: "Naturalmente la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o eventualmente anche con autocertificazione".
COME MUOVERSI
È ancora in vigore, fino al 5 marzo, il coprifuoco nelle ore notturne, dalle 22 alle 5 del mattino: è vietato circolare per strada, se non per motivi di salute, necessità o lavoro. Non è consentito uscire dal proprio comune di residenza o domicilio, sia in zona arancione che rossa (in Abruzzo la zona rossa riguarda le province di Pescara e Chieti). Gli spostamenti verso comuni diversi dal proprio sono consentiti esclusivamente per comprovate ragioni lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Un'eccezione è rappresentata dai comuni con meno di 5.000 abitanti: per chi vive in questi centri più piccoli è consentito spostarsi unicamente tra le 5 e le 22, in un raggio di 30 chilometri, con il divieto di raggiungere i capoluoghi di provincia. È sempre possibile il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione.
VISITE A PARENTI E AMICI
È permesso far visita a parenti e amici una sola volta al giorno, all'interno del proprio comune e solo tra le 5 e le 22. Gli spostamenti sono consentiti solo per due persone, oltre ai figli minori di 14 anni o le persone disabili o non autosufficienti. Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5 e le 22, indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. Se il coniuge o il partner vive in una città diversa per esigenze di lavoro o per altri motivi, sarà possibile raggiungerlo solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione.
PARENTI NON
AUTOSUFFICIENTI
È possibile muoversi per andare ad assistere parenti o amici non autosufficienti. Lo spostamento, in tal caso, è consentito anche tra comuni, province o regioni diverse, qualora non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune o regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.
GENITORI SEPARATI
Nel caso di genitori separati o divorziati è consentito raggiungere i figli minorenni dall’altro genitore anche tra regioni e tra aree differenti. Tali spostamenti dovranno, comunque, avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse), nonché secondo le modalità previste dal giudice.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati, già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali, in caso di controlli. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di verifiche successive; l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro come tesserini o simili, idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
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