Studi, locali pubblici e aziende Come ottenere il bonus affitto

26 Giugno 2020

Aiuti a imprese e partite Iva attraverso credito di imposta oppure la cessione del credito Baristi, ristoratori, albergatori e liberi professionisti tirano un primo sospiro di sollievo

L'AQUILA. Un incentivo per abbattere i costi degli affitti di locali commerciali, imprese e studi professionali. Nel decreto Rilancio è stato inserito il bonus locazioni, che consente di usufruire di un credito di imposta del 60 per cento, nel caso di attività commerciali, e del 30 per cento per le aziende. A una condizione: il pagamento dei canoni di marzo, aprile e maggio dev’essere effettuato entro la fine dell’anno. Esiste anche la possibilità di cedere il credito d’imposta al proprietario dei locali – ricorda l’Agenzia delle Entrate –, in cambio di uno sconto sull’importo dell’affitto.
REQUISITI PER IL BONUS. Nell'articolo 28 del decreto Rilancio viene stabilito un credito d’imposta del 60% relativo ai canoni di locazione di marzo, aprile e maggio di quest'anno. Il bonus locazioni è riconosciuto a patto che il contratto sia relativo a canoni di locazione, di leasing, di concessione di immobili non abitativi utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa commerciale, industriale e artigianale o di lavoro autonomo. Inoltre, il fatturato del richiedente deve aver subìto una diminuzione di almeno il 50%, nei mesi di marzo, aprile e maggio, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
La disposizione prevede espressamente che il credito sorge solo nel caso in cui venga effettuato il relativo pagamento del dovuto. In caso di affitto di azienda, il credito riconosciuto scende al 30%.
COME FUNZIONA. Per poter usufruire del credito d’imposta, si diceva, è necessario che i canoni siano stati effettivamente versati. L’agevolazione, dunque, sarà sospesa sino al momento in cui non verrà saldato il debito nei confronti del proprietario dell’immobile o del titolare dell’attività. Va specificato, inoltre, che il credito d'imposta va calcolato su base mensile: la verifica del calo dei ricavi deve essere effettuata, quindi, mese per mese e non sulla somma dei ricavi delle tre mensilità. Potrebbe, così, accadere che l’agevolazione venga riconosciuta solo per un mese e non sull’intero ammontare versato nel corso del trimestre. Il bonus affitti può essere utilizzato a compensazione tramite modello F24, inserendo il codice tributo “6920”. In alternativa, può essere trasferito al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari. La cessione alla banca dovrebbe consentire di trasformare il credito fiscale in un rimborso monetario. Nel caso di cessione al locatore, invece, si usufruirà di uno sconto di pari importo sul canone di locazione, ovviamente previo accordo tra le parti.
In tale ipotesi, il versamento del canone, presupposto alla base del riconoscimento del credito d'imposta sugli affitti, è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento dell'efficacia della cessione. Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito è stato ceduto, in misura pari allo scontro praticato sul canone di locazione ovvero con la formula della compensazione.
IL TETTO MASSIMO. Il bonus affitti è riconosciuto a chi svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a cinque milioni, registrati nel corso del 2019.
In caso di attività alberghiera o agrituristica, l'agevolazione sui canoni di locazione può essere richiesta indipendentemente dai ricavi dello scorso anno. Possono usufruirne anche i soggetti in regime forfetario, gli imprenditori e le imprese agricole, le strutture turistiche, alberghi e agriturismi indipendentemente dai compensi, gli enti non commerciali del terzo settore e religiosi civilmente riconosciuti e coloro che svolgono un'attività turistica o ricettiva stagionale.
In quest'ultimo caso, i mesi da prendere in considerazione sono differenti e vanno da aprile a giugno 2020.