Superbonus, cosa accade dal 1° aprile

14 Marzo 2023

Addio ai benefici anche per le villette se il Governo non concede la proroga al 30 giugno

PESCARA. Superbonus: cosa accade se il 31 marzo non arriva la proroga? Gli emendamenti, presentati l’8 marzo scorso in Commissione Finanze della Camera al decreto del governo Meloni che blocco la cessione dei crediti dei bonus edilizi, potrebbero, se approvati, allungare la scadenza del Superbonus villette, unità autonome e indipendenti, purché sia stato realizzato il 30 per cento di avanzamento dei lavori entro il 30 settembre 2022.
Senza proroghe, le eventuali spese sostenute a decorrere dal prossimo aprile 2023 per questa categoria di immobili, non avrebbero più diritto al 110%, ma ci si dovrebbe accontentare di percentuali dimezzate assicurate dagli altri bonus edilizi che possiamo definire ordinari. Allo stato attuale, tutte le spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione effettuate entro il 31 marzo prossimo hanno la super agevolazione del 110%, indipendentemente dal fatto che gli interventi stessi siano giunti a compimento.
La proroga migliorerebbe la situazione dei proprietari delle villette per due ragioni: innanzitutto si potrebbe continuare a far ricadere le spese di aprile, maggio e giugno nel 110%; in secondo luogo, su queste spese i proprietari potrebbero continuare ad avvalersi sia dello sconto in fattura che della cessione dei crediti d’imposta, in alternativa alla detrazione fiscale.
Se invece la situazione non dovesse essere modificata dal governo – e dunque dovesse rimanere la scadenza del Superbonus villette e unità indipendenti al 31 marzo 2023 – i proprietari dovrebbero virare verso gli altri bonus edilizi che assicurano, però, percentuali molto più basse di beneficio fiscale messi a detrazione in fase di denuncia dei redditi.
Il riferimento è all’Ecobonus, con detrazione fiscale del 50 e 65%, o al Sismabonus, con beneficio del 70 o dell’80% a seconda dei casi. Senza peraltro la possibilità di cedere a terzi il credito fiscale, né di ottenere sconti in fattura dall’impesa. (u.c.)