Superbonus tetti e facciate: scattano nuove limitazioni

20 Novembre 2021

Coperture, l’intervento dev’essere di almeno il 25%. E dal 2022 cala la detrazione

La coibentazione del tetto può essere agevolata con il Superbonus 110%, ma l'intervento di isolamento termico deve riguardare almeno il 25% della superficie lorda dell'edificio. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate spiegando che l'agevolazione spetta «per gli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate, che delimitano il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati».
Intanto, dal 1° gennaio scenderà dal 90% al 60% la percentuale della detrazione fiscale per il rifacimento delle facciate. I contribuenti che intendono usufruire del bonus facciate recuperando il 90% della somma spesa, devono quindi farlo entro il 31 dicembre di quest'anno.
ISOLAMENTO DEL TETTO.
L’isolamento termico di almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio da ristrutturare deve essere raggiunto con la coibentazione delle superfici che, prima dell'intervento, delimitavano il volume riscaldato verso l'esterno, i vani freddi o il terreno. Qualora il sottotetto non sia riscaldato, la superficie dello tetto non va conteggiata. L’Agenzia delle entrate ha chiarito anche che l’agevolazione sugli infissi spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti.
BONUS FACCIATE.
Da gennaio 2022 il bonus facciate perderà consistenza e permetterà ai contribuenti di recuperare meno soldi per i lavori di sistemazione esterna dell’edificio rispetto ad oggi.
Si ha tempo fino al 31 dicembre 2021 per tentare di rimettere a nuovo l’aspetto esteriore della casa spendendo appena il 10% del costo dell’intervento e recuperando il 90% della spesa. Per farlo è necessario pagare tutti i lavori entro il 2021: in questo modo, facendo fede la data del pagamento e non quella di ultimazione dei lavori, sarà possibile recuperare il 90% della spesa anziché il 60% che spetta nel 2022.
A CHI SPETTA.
Il bonus facciate permette, fino al 31 dicembre 2021, di recuperare il 90% della spesa per il restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale. Altro vincolo per accedere all’agevolazione: la facciata oggetto dei lavori deve essere visibile dalla strada, quindi non rientrano nel bonus le parti che si affacciano, ad esempio, al cortile interno dell’immobile.
Il beneficio spetta sia ai proprietari dell’immobile sia agli inquilini che partecipano alla spesa ed è fruibile tramite detrazione fiscale, da riportare nella dichiarazione dei redditi e da recuperare in dieci quote annuali di pari importo, mediante cessione del credito o sconto in fattura.
LAVORI AGEVOLATI.
La manovra di Bilancio 2022 non ha modificato le opere che rientrano nel bonus facciate. Beneficiano della detrazione gli interventi di ripulitura e tinteggiatura in superficie di cornicioni e balconi, consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi che costituiscono il balcone o il cornicione, a condizione che si affaccino sulla facciata esterna.
Lo stesso vale per i fregi e per gli ornamenti. Si può utilizzare il bonus anche per pulire e tinteggiare le facciate, consolidare, rinnovare e ripristinare alcuni elementi e migliorarne le caratteristiche termiche. La condizione richiesta è il rispetto dei valori limite di isolamento e dei requisiti stabiliti dalla legge nel caso in cui gli interventi abbiano un impatto dal punto di vista termico o interessino più del 10% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
Se l’edificio è rivestito di piastrelle o di materiali da sostituire per la coibentazione, tale superficie non va conteggiata nel 10%. Il bonus facciate è valido anche per la riparazione e sostituzione di grondaie e parapetti e per i lavori sugli impianti che si trovano nella parte opaca dell’edificio (un’antenna, un cavo del condizionatore).
Gli interventi su altri impianti rientrano nella detrazione del 50% sulla ristrutturazione edilizia. Possono essere conteggiate, per la detrazione, anche le spese per il noleggio del ponteggio per facciate esterne e quelle per la progettazione o per l’onorario dei professionisti che eseguono, ad esempio, una perizia, un sopralluogo o l’attestato di prestazione energetica (Ape).
COME PAGARE.
Per usufruire del bonus fanno fede le date dei pagamenti, non quelle di inizio o fine lavori. Ciò significa che, per sfruttare il bonus facciate con il rimborso massimo occorre effettuare prima del 31 dicembre 2021 i cosiddetti "bonifici parlanti" relativi ai lavori che, successivamente, verranno effettuati.
La spesa effettuata tramite i bonifici parlanti dovrà essere riportata nella dichiarazione dei redditi 2021, da presentare nel 2022, per ottenere il recupero in dieci rate annuali di pari importo. In alternativa, chi opta per lo sconto in fattura dovrà fare entro il 31 dicembre 2021 un bonifico parlante pari al 10% della spesa sostenuta. Per lo sconto in fattura, come per la cessione del credito d’imposta, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute per l'intervento. Si tratta di un certificato, redatto da un tecnico abilitato prima dell’avvio dei lavori, in cui si prende atto che la spesa non supera il tetto stabilito dalla legge.